Addetti alla Prevenzione Incendi e al Primo Soccorso, numero minimo
Dopo aver confermato che il datore di lavoro può assumere tali ruoli purché abbia svolto la formazione obbligatoria prevista, l’Ispettorato precisa che, come previsto dall’art.43 comma 2 del D.Lgs. n.81/2008, “ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b (addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi) il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva”.
Pertanto, prosegue l’Ispettorato, il fatto che il datore di lavoro possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti; lo stesso, infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che devono essere designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo.