26Febbraio2016

Artigiani e commercianti, contributi 2016

In aggiunta a tale aliquota è previsto un contributo mensile di 0,62 euro per il finanziamento delle prestazioni di maternità. In più, per i soli iscritti alla gestione speciale dei commercianti, va sommato anche il contributo dello 0,09% dovuto fino al 31.12.2018per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (art.5 del D.Lgs. 207/1996 e successive modificazioni integrazioni).

Continuano a operare le riduzioni del contributo previdenziale:

  • la riduzione del 50% dei contributi (dietro formale domanda) per i soggetti di età superiore ai 65 anni pensionati presso le gestioni dell’Istituto (art.59, comma 15, della legge 449/1997);
  • per i coadiutori di artigiani e commercianti di età inferiore ai 21 anni l’aliquota contributiva è ridotta di tre punti percentuali (20,10%).

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi per l’anno 2016 è uguale a quello dello scorso anno pari a € 15.548,00.Se il reddito è inferiore a tale limite i contributi da versare devono essere calcolati sul minimale prestabilito.

Nel ricordare che il calcolo della contribuzione si effettua sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati dall’iscritto ai fini Irpef, la contribuzione da pagare in eccedenza al minimale prevede due limiti massimi di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo previdenziale .

Per gli artigiani e commercianti iscritti con anzianità contributiva ante il 1° gennaio 2016, il massimale previsto è di euro 76.872,00, invece per gli artigiani e commercianti privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 2016 il massimale è nella misura di € 100.324,00.

La differenza di massimale è strettamente legato al fatto che per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 vige un sistema di calcolo pensionistico contributivo pertanto la quota di pensione è generata sul montate dei contributi versati.

Inoltre, l’art. 1, comma 76, della legge 190/2014 (legge di stabilità  2015) modificato dall’art.1, comma 111, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha previsto per i lavoratori autonomi esercenti attività di impresa arti e professioni  l’applicazione - a scelta-  di un regime fiscale  e previdenziale agevolato per titolari e  collaboratori (Regime fiscale e previdenziale agevolato per i lavoratori autonomi).

Per effetto delle novità introdotte dalla legge 208/2015 la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Ai fini della copertura assicurativa completa dell’anno ne consegue che nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione minima dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Per poter accedere a tale sistema agevolato occorre inoltrare una specifica istanza telematica presente nel “cassetto previdenziale per artigiani e commercianti" entro il prossimo 28 febbraio previo accesso con le credenziali personali.

Contributi, come e quando pagare

Il versamento dei contributi previdenziali dovuti sul minimale deve essere effettuato tramite i modelli di pagamento F24 in 4 rate distinte con queste scadenze: 16 maggio, 16 agosto 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017.
Invece, per quanto riguarda il versamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo 2015 e primo acconto 2016 e secondo acconto 2016, dovrà avvenire entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, gli uffici del Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785)sono a disposizione.

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