Cambio merce
In linea di principio non esiste un “diritto al ripensamento” o un diritto a “farsi cambiare la merce acquistata”, come non esiste un diritto al “buono”, che pertanto può essere rifiutato. Con l’acquisto di un prodotto, infatti, si stipula un vero e proprio contratto di compravendita, anche se non scritto, che si perfeziona con la consegna e il pagamento della merce. Se il prodotto non è difettoso, il venditore non ha alcun obbligo di cambiare la merce o restituire il prezzo solo perché il consumatore ci ripensa in quanto il prodotto non è più di suo gradimento; se il venditore lo fa è solo un atto di cortesia.
La responsabilità e l’obbligo del venditore di riparare o sostituire il bene, ridurre il prezzo o risolvere il contratto sussistonosolamente quando il prodotto ha un difetto di conformità. Il consumatore, qualora riscontri un difetto di conformità del prodotto, dovrà contestarlo al venditore entro due mesi dalla scoperta. In questo caso, il consumatore potrà far valere le tutele previste dal codice del consumo (riparazione, sostituzione, riduzione di prezzo, risoluzione del contratto). La responsabilità del venditore è limitata ai difetti preesistenti, scoperti in un secondo momento dall’acquirente. Non riguarda invece eventuali vizi sopravvenuti; ad esempio, per uso improprio del bene da parte del consumatore.
Il diritto di ripensamento, invece, può essere esercitato solamente quando la vendita di un prodotto viene effettuata fuori dai locali commerciali (ad esempio, acquisti via internet, vendite televisive, per posta, per telefono o a domicilio).
Quindi, riassumendo:
- solo in caso di prodotto difettoso è possibile invocare le tutele previste dal codice del consumo in materia di garanzie dei beni acquistati. In tutti gli altri casi è una facoltà del venditore sostituire o meno la merce;
- per quanto concerne l’eventuale rilascio di un “buono” di acquisto, spendibile nello stesso negozio entro un limite di tempo, si raccomanda di concordarlo con il cliente per iscritto non essendo tale possibilità prevista dalla normativa, ma attuabile solo per volontà delle parti.