Congedo biennale straordinario anche al figlio non convivente
Durata e retribuzione del congedo
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa (art.42, comma 5-bis, del D.Lgs. n.151/2001), e si configura come un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, coperto da contribuzione figurativa.
Il congedo straordinario è retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. L’indennità e la contribuzione non possono superare «un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale», importo che è «rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» (art.42, comma 5-ter, primo e secondo periodo, del D.Lgs. n.151/2001). Così come per i permessi, previsto dalla L.104/93, il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (art.42, comma 5-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n.151/2001) e delinea una precisa gerarchia dei beneficiari (art.42, comma 5).
Le novità introdotte dalla Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha recentemente stabilito che, in mancanza di altri famigliari gerarchicamente legittimati a godere del beneficio, ha diritto al congedo straordinario per assistere il genitore con grave handicap anche il figlio non convivente con lui al momento della presentazione della richiesta del congedo.
Si tratta di una novità rispetto a quanto stabilito dall’art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, che subordina al requisito della pregressa convivenza la concessione del congedo straordinario retribuito. La Corte ha dunque stabilito l’illegittimità costituzionale di questo punto, con la sua Sentenza n.232/2018.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, nel momento in cui un figlio non convive con il proprio genitore, non gli resta che chiedere il congedo straordinario, per poterlo assistere continuativamente, se non è presente un altro famigliare in grado di fornire il suo supporto. Del resto «le necessità che, secondo il moderno dispiegarsi dell'esistenza umana, conducono i figli ad allontanarsi dalla famiglia d'origine non potrebbero in nessun caso ostacolare la concreta attuazione dell'inderogabile principio solidaristico di cui all'art.2 Cost., attuazione che ben potrebbe essere garantita mediante l'imposizione di un obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo».
Esempi di parentela e affinità
Quando è di primo, di secondo e di terzo grado?
Alcune casistiche:
• c’è parentela di primo grado con i genitori e i figli; di secondo grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di terzo grado con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori)
• c’è affinità di primo grado con i suoceri, il genero e la nuora; di secondo grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge; di terzo grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli /sorelle del coniuge) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge).
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785) offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria.