18Marzo2016

Congedo straordinario retribuito

I dipendenti del settore pubblico e privato possono usufruire del congedo straordinario in caso di assistenza di un famigliare gravemente disabile, lo stabilisce l’art.42 del D.Lgs. 26.3.2001 n.151 modificato dal D.Lgs. 119/2011.
Il titolare del diritto segue il seguente ordine di priorità: il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle del famigliare con handicap in condizione di gravità.
Il primo titolare del diritto è quindi il coniuge convivente del disabile. Solo nel caso in cui il coniuge sia deceduto o mancante (celibe/nubile o legalmente separato) o affetto da patologia invalidante, potrà usufruire del congedo il genitore del disabile.
Affinché il congedo possa essere fruito da un figlio convivente del disabile, le medesime condizioni dovranno sussistere tanto per il coniuge quanto per i genitori del disabile (tutti devono essere: deceduti o mancanti o affetti da patologie invalidanti).
Nel caso di un fratello/sorella convivente del disabile, le stesse condizioni (decesso, mancanza o presenza di patologia invalidante) dovranno sussistere per il coniuge, per i genitori e per i figli del disabile da assistere.
Recentemente la Corte Costituzionale ha esteso - sempre in caso di decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti - il diritto di fruire del congedo al parente o all’affine entro il terzo grado convivente.

La condizione di handicap per usufruire del congedo
Per poter usufruire di questo congedo, la condizione essenziale è che il disabile sia stato accertato persona con handicap in situazione di gravità, cioè la condizione prevista dall’art.3, comma 3, della Legge n.104/1992 (il certificato medico dovrà citare questi estremi di legge). Infatti, non sono sufficienti altre situazioni di handicap o altri certificati come, ad esempio, quelli di invalidità seppure con diritto all’accompagnamento.

Il requisito obbligatorio della convivenza
Tranne nel caso in cui il congedo è chiesto dai genitori del disabile, tutti gli altri familiari (coniuge, figli, fratelli/sorelle, parenti e affini entro il terzo grado) possono richiedere il congedo solo se conviventi con il disabile da assistere.
Il Ministero del Lavoro ha stabilito che il requisito della convivenza è soddisfatto quando il familiare e il disabile hanno la residenza nello stesso Comune e allo stesso indirizzo, quindi stesso numero civico anche se in interni diversi (Circolare del 18 febbraio 2010).

Durata del congedo
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.
Quindi, ad esempio, il genitore lavoratore che ha due figli affetti da handicap in condizione di gravità, non potrà chiedere il congedo per quattro anni. Lo stesso limite vale anche per il disabile, nel senso che questo potrà essere assistito anche da familiari lavoratori diversi, ma per un totale di due anni.
Il congedo può essere fruito in maniera frazionata durante tutta la vita lavorativa del richiedente (ad esempio 2 mesi all’anno). La frazione minima è la giornata intera, non è ammessa quindi la fruizione ad ore.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita; l’intero periodo è coperto da contribuzione figurativa (ossia i contributi accreditati, senza oneri a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa).
È previsto, però, un importo massimo annuale di 47,445,82 euro.
Durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Pertanto, qualora il lavoratore fruisse ad esempio di 10 mesi di congedo straordinario, verrebbe erogata la tredicesima relativa ai due mesi nei quali ha prestato attività lavorativa, è solo nei mesi effettivi di congedo straordinario che il soggetto non matura.

I passi da seguire per chiedere il congedo straordinario

Per ottenere il congedo per assistere familiari con handicap, il lavoratore deve:

  • fare domanda all’INPS per attivare la procedura di accertamento di handicap in condizione di gravità (qualora non ne sia già in possesso);
  • ottenere la certificazione rilasciata da apposita commissione medica presso l’ASL di competenza;
  • presentare la domanda al proprio datore di lavoro nella forma di una autocertificazione in cui si dichiarano una serie di condizioni personali: stato di handicap, la parentela con la persona da assistere, dati anagrafici del lavoratore, della persona da assistere, della convivenza, i dati identificativi dell’ente e altre informazioni se richieste;
  • indicare nella domanda la modalità di fruizione (se per intero o frazionata);
  • allegare alla domanda la certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, della Legge 104/1992) relativa alla persona da assistere;
  • presentare la domanda esclusivamente per via telematica. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, gli uffici del Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785) sono a disposizione.

Confcommercio Brescia2025-03-12
  1. Home
  2. News
  3. Congedo straordinario retribuito