21Luglio2017

Contratti di locazione breve

Come noto, per contratti di "locazione breve" si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Inoltre, ai redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, si applicano, in via opzionale, le disposizioni relative al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione di beni immobili.

Ora, con il Provvedimento in commento, viene stabilito, innanzitutto, l'obbligo per coloro che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare, nonché per coloro che gestiscono portali telematici, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, e che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve, di comunicare all'Agenzia delle Entrate i seguenti dati:

  • il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
  • la durata del contratto;
  • l'importo del corrispettivo lordo;
  • l'indirizzo dell'immobile.

Viene stabilito, a tale riguardo, che i dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul proprio portale web http://www.agenziaentrate.gov.it.

È previsto, inoltre, che i soggetti non residenti, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti alla trasmissione dei predetti dati per il tramite della stabile organizzazione o, nel caso in cui ne risultino privi, avvalendosi di un rappresentante fiscale, il quale provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso.

La comunicazione dei dati in parola deve essere effettuata entro termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto.

Viene stabilito, inoltre, che i soggetti, sia residenti che non residenti, operano la ritenuta del 21% sull'ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all'atto del pagamento al beneficiario.

Nel caso in cui, invece, il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

La ritenuta in parola deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, nonché dichiarata e certificata.

A tal fine, con apposita Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta e, inoltre, ha indicato i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.

Anche ai fini del versamento dell'imposta, i soggetti non residenti, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, effettuano in qualità di sostituti d'imposta gli adempimenti in parola per il tramite della stabile organizzazione o, nel caso in cui ne risultino privi, avvalendosi di un rappresentante fiscale.

Infine, viene stabilito che i soggetti interessati sono tenuti alla conservazione degli elementi posti a base delle informazioni da comunicare e dei dati dei pagamenti in cui sono intervenuti o dei corrispettivi incassati, per il periodo previsto dall'art.43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

Confcommercio Brescia2025-03-12
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