17Febbraio2017
Contratti e accordi di solidarietà, criteri generali per il sostegno
Si ricorda che il sostegno coinvolge le imprese che hanno sottoscritto un contratto o accordo di solidarietà e che presentano un progetto con uno o più interventi rivolti a: innovazione dell’organizzazione aziendale o dei processi produttivi; misure di responsabilità sociale dell’impresa finalizzate al mantenimento dell’occupazione, compresi benefit connessi ad iniziative di welfare aziendale; trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo.
Il contributo regionale è ripartito:
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per il 20% a titolo di incentivo all’impresa fino ad un massimo di 20.000 euro per:
- forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio ai sensi dell’art.17 quinquies della l.r. 22/2006;
- altre misure di responsabilità sociale dell’impresa finalizzate al mantenimento dell’occupazione, ivi compresa la concessione di voucher/benefit ai lavoratori;
- trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3bis dell’art. 41 del D.Lgs.148/2015.
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per l’80% a favore della riqualificazione dei lavoratori per:
- percorsi di riqualificazione professionale connessi al progetto aziendale;
- indennità di partecipazione connesse ai percorsi di riqualificazione professionale.
L’indicazione delle modalità operative e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi regionali è rinviata a successivi provvedimenti.