24Giugno2016

Cosa succede ai contributi versati dopo la pensione?

Oggi è possibile, per chi è titolare di pensione, continuare a lavorare cumulando i redditi da lavoro con la pensione, fermo restando l’obbligo della contribuzione previdenziale.

Ma cosa succede ai contributi versati durante questo periodo?Queste somme non vengono perse, anzi, possono dar luogo ad unaulteriore pensione, magari di piccola entità,che si aggiunge a quella già liquidata. Vediamo dunque quali sono le condizioni per poter vedersi riconosciuta la liquidazione di questo ulteriore trattamento.

L’art.7 della Legge 155/1981 riconosce il supplemento nei confronti degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) che proseguono l’attività lavorativa nella suddetta assicurazione trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione già in essere e diviene parte integrante di essa, a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

L’interessato ha, inoltre, la possibilità e facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento - sia esso il primo che uno dei successivi - quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso però è richiesta la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione in cui si chiede il supplemento.

Per coloro, quindi, che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si deve tener conto delle nuove norme introdotte dalla riforma Fornero (Legge 214/2011).

Supplemento e Gestione separata
Il supplemento di pensione spetta ai lavoratori iscritti presso la Gestione separata che proseguono l’attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione a carico di detta gestione (art.1, comma 3, D.M. 282/1996). C’è tuttavia una particolarità rispetto al supplemento erogato dal fondo lavoratori dipendenti e/o autonomi: il supplemento può essere liquidato sempre, a prescindere dal compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, ma alle stesse condizioni delle gestioni sopra elencate e cioè  per una sola volta, rispettando il termine di due anni dalla data di decorrenza della pensione o del supplemento e poi dopo 5 anni. I supplementi, però, possono essere erogati solo su prestazioni a carico della gestione stessa in quanto i titolari di pensione a carico della gestione separata Inps non possono richiedere la liquidazione di supplementi di pensione per contributi versati nell’Assicurazione generale obbligatoria e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Pensioni in totalizzazione e cumulo
Il supplemento spetta anche nei confronti di quei lavoratori che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico attraverso la totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) oppure il cumulo dei periodi assicurativi (Legge 228/2012). Ne consegue che il pensionato, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione o in regime di cumulo, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni interessate dal cumulo/totalizzazionepotrà chiedere la liquidazione del supplemento sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituto del supplemento. In tale caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione o in cumulo.

Quanto spetta?
Per la determinazione dell’ importo del supplemento, vengono seguiti i criteri generali delle pensioni: per gli importi successivi al 31 dicembre 1995 si utilizza il sistema retributivo se il titolare ha già maturato 18 anni di contributi a tale data, fermo restando che i contributi versati a partire dal 1° gennaio 2012 saranno conteggiati con il sistema contributivo.
I supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo e, nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza. Incaso di decesso del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti.
Si ricorda inoltre  che l’Ente previdenziale  eroga il trattamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, sempre che a tale data si sia in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, gli uffici del Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785) sono a disposizione.

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