11Ottobre2019

DIS-COLL, modifica del requisito contributivo

In particolare, l’art.15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che - in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti - possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 - data di entrata in vigore del D.L. 3 settembre 2019, n.101 - la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art.19, comma 1, del D.Lgs. 14  settembre 2015, n.150 (stato di disoccupazione);
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata alla modifica summenzionata.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183, paghe@cafascombs.it).

Confcommercio Brescia2025-03-12
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