Direttiva Bolkestein per ambulanti
Nuove disposizioni approvate da Regione Lombardia per il commercio su area pubblica
Disposizioni generali per il commercio su area pubblica
L.R. 29 aprile 2016, n.10che ha aggiornato la disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di:
- recepire disposizioni statali e regionali (Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 relativa all’assegnazione di nuovi posteggi nei mercati e nelle fiere; Risoluzione del Consiglio regionale n.28 in materia di sagre);
- contrastare l’abusivismo, garantire la leale concorrenza fra tutti gli operatori del settore, nonché tutelare il consumatore;
- evitare, su alcuni aspetti, interpretazioni di legge, da parte di enti locali e operatori, incerte o difformi sul territorio.
D.G.R. n.5345 del 27 giugno 2016, che ha dettato le disposizioni attuative della L.R. 6/2010, da un lato sostituendo integralmente le D.G.R. n.8570/2008, n.10615/2009, n.11003/2010 e dall’altro introducendo i criteri e le modalità (mutuate dal documento unitario delle regioni e province autonome) per la riassegnazione dei posteggi su aree pubbliche.
D.G.R. n.5296 del 13 giugno 2016, "Criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici": analogamente a quanto previsto per il commercio ambulante, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha esteso i criteri per la riassegnazione delle concessioni su posteggio anche alle attività citate.
Disciplina delle cessioni a fini solidaristici
L.R. 24 del 24.9.2015 "Integrazioni alla L.R. 6/2010. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali" (modifica art.29 della L.R. 6/2010) che ha introdotto nella L.R. 6/2010 la sez. III bis (Altre tipologie di attività), l'art. 29 bis(Disciplina delle cessioni a fini solidaristici) e l'art. 29 ter(sanzioni):
- cessioni a fini solidaristici: trattasi di quella specifica forma di cessione, a carattere non commerciale, di beni quali piante, fiori, beni alimentari e non, effettuata a fronte di un’offerta e con scopo solidaristico di sostegno ad enti e iniziative di beneficienza, caritatevoli, di ricerca e comunque nona carattere commerciale né professionale;
- con D.G.R. 5061del 18 aprile 2016 sono state individuate le "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici".
Disposizioni in materia di sagre e fiere
D.C.R. 3 marzo 2015 n.X/643 (Risoluzione 28 concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere): il Consiglio ha impegnato la Giunta a proporre modifiche normative finalizzate a definire indirizzi generali in materia di manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande, nonché a prevedere l’obbligo per i comuni di dotarsi di uno specifico regolamento che definisca, tra l’altro, una programmazione e una calendarizzazione degli eventi.
L.R. 25 del 24.9.2015 "Modificazioni e integrazioni alla L.R. 6/2010 concernenti le fiere": introduzione del calendario annuale delle fiere.
Approvazione L.R. 10 del 29.4.2016, che ha modificato il testo unico in materia di commercio e fiere (L.R. 6/2010) nella parte relativa al commercio su aree pubbliche, introducendo, in particolare, gli articoli 18 bis e 18 ter, che disciplinano, il calendario delle sagre e delle fiere.In particolare, l’art.18 ter prevede che i comuni, sulla base di linee guida regionali, predispongano un regolamento delle sagre.
"Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre" ai sensi dell’art.18 ter, comma 1 della L.R. 6/2010
La D.G.R., ai sensi dell’art.18 ter della L.R. 6/2010, detta linee guida per la predisposizione, da parte dei comuni, del regolamento delle sagree disciplina le modalità e i criteri per l’inserimento delle manifestazioni nel calendario delle sagre e delle fieredi cui all’art.18 bis della L.R. 6/2010.
Sulla base delle indicazioni di legge, sono in fase di approvazione le linee guidaper la predisposizione, da parte dei comuni, del citato regolamento delle sagre, nonché la disciplina delle modalità e dei criteri per l’inserimento delle manifestazioni nel calendariodelle sagre e delle fiere (prevista informatizzazione entro 2016)di cui all’art.18 bis della L.R. 6/2010.
Ai sensi dell’art.18 bis, comma 3, la Giunta regionale deve sentire la Commissione Consiliare competente in ordine alle procedure per l’eventuale integrazione nel calendario di ulteriori eventi non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale (paragrafo III delle linee guida).
L.R. 29 aprile 2016, n. 10
D.G.R. 27 giugno 2016, n. 5345
L.R. 10/2016 "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche"
Principali elementi di novità della L.R. 6/2010:
DURATA DELLE CONCESSIONI - In attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata, è previsto che i posteggi nei mercati e nelle fiere possano essere dati in concessione per un periodo stabilito dal Comune, compreso tra i 9 e i 12 anni, tenuto conto dell'investimento effettuato. Non c’è una durata precisa uguale per tutti.
DEFINIZIONI - La legge introduce nuove definizioni:
- Mercati straordinari: edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista in occasioni di festività o eventi straordinari
- Sagra: manifestazione temporanea finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.
SAGRE - Per lo svolgimento delle sagre è previsto che i Comuni predispongano un regolamento sulla base di linee guida regionali e che le manifestazioni siano inserite nel Calendario regionale delle sagre e delle fiere. Saranno sanzionati gli organizzatori di sagre che non siano inserite in tale Calendario.
MERCATINI - Al fine di evitare il proliferare di pseudo-mercatini su aree private, che possano fare concorrenza sleale ai mercati regolarmente istituiti, all'art.16 è stato aggiunto il comma 3 che prevede che le attività commerciali effettuate su aree private di cui il Comune non abbia la disponibilità, tramite convenzioni o accordi formali, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio, in sede fissa.
TUTELA DEL CONSUMATORE - La nuova legge prevede l'obbligo di informare il cliente su: vendita di merci antiche o usate, prezzo del prodotto, sanificazione delle merci usate vendute.
SANZIONI - Le sanzioni sono state rideterminate al fine di renderle proporzionali alla gravità della violazione (art.27).
Disposizioni relative alle Attestazioni (per gli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate da comuni non lombardi)
La D.G.R. 5345 del 27 giugno 2016 ha previsto, al paragrafo 10, comma 8, che l’attestazione annuale debba essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l’attività in Lombardia, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana. L’operatore deve richiedere il rilascio dell’attestazione annuale al comune lombardo nel quale intende iniziare l’attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l’esercizio dell’attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010.
In attesa che venga reso disponibile l’aggiornamento dell’applicativo informatico, le richieste di attestazione (SOLO per gli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate da comuni non lombardi) potranno essere inoltrate al comune lombardo nel quale l’operatore intende iniziare l’attività in Lombardia (o in alternativa ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’art.16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010) mediante PEC. Il comune o l’associazione, dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 dell’art.21 della L.R. 6/2010, provvederanno a rilasciare l’attestazione annuale.
Il modello base della richiesta di attestazione e dell’attestazione verrà formalizzato a breve e pubblicato sul sito web della Direzione Generale Sviluppo Economico.
Procedure informatizzate: novità
Sia la carta di esercizio, sia l’attestazione annuale possono essere esibite all’organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato PDF.
Nel corso del 2016 verrà attivato l'applicativo informatico "MERCap" che consentirà di acquisire (direttamente dai singoli Comuni) e gestire in modalità informatizzata una serie di procedure, tra le quali: nulla osta di istituzione o soppressione mercati, ampliamento o diminuzione di posteggi, informazioni caratterizzanti l’area mercatale.
Disposizioni per la riassegnazione dei posteggi su area pubblica
L’avvio del percorso a livello nazionale
Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012:
- Definisce ladurata delle nuove concessioni(dai 9 ai 12 anni).
- Fissa i criteri e le modalitàper la riassegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- Individua unperiodo transitorioal termine del quale le concessioni su area pubblica devono essere riassegnate (7 maggio o 4 luglio 2017).
Documento Unitario delle Regioni del 24 gennaio 2013 attuativo dei contenuti dell'Intesa.