Distributori automatici ed obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 127/2015, in tema di "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici", per "distributore automatico" deve intendersi un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi, costituito almeno dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate:
• uno o più sistemi di pagamento;
• un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
• un erogatore di beni e/o servizi.
Col documento di prassi in commento viene ricordato, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 30 giugno 2016, ha disciplinato una prima soluzione transitoria, valida per i distributori automatici che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel medesimo Provvedimento.
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2017, tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite "distributori automatici" sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, se i rispettivi apparecchi sono dotati delle seguenti caratteristiche:
• una o più "periferiche di pagamento";
• un "sistema master", ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
• un erogatore di prodotti o servizi;
• una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate.
Diversamente, per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche e, in particolare, privi della citata "porta di comunicazione", gli obblighi richiamati decorreranno dalla data del 1° gennaio 2018, stabilita con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017.
Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, quindi, non rientrano nell'obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi:
• tutte quelle ipotesi in cui non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto (come, ad esempio, nel caso di distributori meccanici privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l'erogazione - diretta o indiretta - e memorizza le somme incassate);
• i distributori che fungono da mero strumento di pagamento di un bene/servizio che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo l'attestazione/quantificazione (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali), ovvero erogano una certificazione fiscale di tale servizio (si pensi ai biglietti di trasporto e di sosta). Viene ricordato, a tale riguardo, che le "vending machine" erogano beni e servizi direttamente, senza rilasciare alcun titolo certificativo.
Col documento di prassi in esame, pertanto, viene chiarito che, se l'imposta sull'operazione avvenuta tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente e chi la effettua non ne può determinare alcun elemento, in tal caso le previsioni e gli obblighi, previsti dal citato D.Lgs. n. 127/2015, non troveranno applicazione.
L'Amministrazione finanziaria ritiene, inoltre, che sono escluse dagli obblighi in parola anche le operazioni ricadenti nel regime IVA c.d. "monofase", di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 633/1972, poiché, in tal caso, vi è un unico soggetto debitore d'imposta individuato dalla norma - ossia, il primo cedente - mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell'IVA.
Tra le operazioni in questione, oltre ai biglietti di viaggio e sosta, secondo l'Agenzia delle Entrate rientrano anche le cessioni di:
1. tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che "devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita", e per le quali «i rivenditori sono retribuiti ad aggio»;
2. le ricariche telefoniche, per le quali il soggetto passivo d'imposta è il titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di telecomunicazione, il quale, con il pagamento dell'imposta sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente, assolve altresì l'Iva relativa ai compensi, comunque denominati, da esso riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi alla distribuzione, vendita, abilitazione, riabilitazione e ricarica dei mezzi tecnici suddetti, nonché per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico;
3. la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee - esente da IVA e non soggetta a fatturazione - che rientrano tra i beni ceduti in via esclusiva dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per i quali i rivenditori non percepiscono veri e propri "corrispettivi", ma un aggio.
Gli obblighi di trasmissione, di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015, troveranno, invece, applicazione per tutte le altre tipologie di cessione, ivi comprese anche le prestazioni di servizi.
Pertanto, per i cosiddetti distributori "misti", ossia quelli che erogano sia beni soggetti ad IVA ordinaria, sia beni esclusi dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di invio telematico dei corrispettivi, i rivenditori saranno tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall'obbligo ("merce varia").
A tale riguardo, viene ricordato che le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente sono quelle riportate nell'allegato denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI" delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 30 giugno 2016.