31Marzo2017

Fnaarc, adeguamento AEC Commercio

Tale Accordo, in vigore già dal 1° aprile 2017, costituisce una sostanziale modifica dell’AEC Commercio del 16 febbraio 2009, nello specifico all’art. 13, paragrafo II) indennità suppletiva di clientela, terzo capoverso, che viene pertanto sostituito nel seguente modo:

«L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno - in caso di dimissioni dell'agente dovute a:
• invalidità permanente e totale;
• per infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
• conseguimento di pensione di vecchiaiae/o anticipata e/o APE Enasarco e/o INPS;
• per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);
• in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari».

Per completezza di informazione l’Accordo prevede inoltre l’impegno di tutte le parti a costituire a breve termine una Commissione Paritetica avente il compito di affrontare i temi dell’AEC 2009 che necessitano di un approfondimento, in particolare la formazione e l’aggiornamento professionale, il cui termine dei lavori è fissato per il 31 ottobre 2018 a seguito e sulla base del quale verranno avviate le procedure di rinnovo dell’AEC.

Quanto è stato conseguito con questa fondamentale modifica dell’AEC consentirà di fatto, a partire dal prossimo 1° aprile, agli agenti e rappresentanti del settore commercio di poter accedere alle previsioni della più recente legislazione in materia pensionistica e dell’ENASARCO.

Confcommercio Brescia2025-03-12
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