22Marzo2019

INL, cambio ragione sociale e videosorveglianza

Queste le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

«…il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti … non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure(accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art.4 della L. n.300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:
• dei presupposti legittimanti(esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
• delle modalità di funzionamento.

Anche al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, si ritiene pertanto opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante:
• comunichi all’Ufficio [ITL] che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
• renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

Laddove peraltro non ricorra l’evidenziata condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art.4 L. n.300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate».

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183, paghe@cafascombs.it).

Confcommercio Brescia2025-03-12
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