Indennizzo cessazione attività commerciale anche per gli agenti
L'indennizzo INPS consentirà a chi chiude la propria attività di beneficiare di un assegno mensile pari al trattamento pensionistico minimo previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti che per il 2019 corrisponde ad un importo lordo di 513,01€.
Si ricorda che la misura verrà finanziata con un incremento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione commercianti INPS: a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stata infatti ripristinata la contribuzione aggiuntiva pari allo 0,09%.
Destinatari
Tra i beneficiari, gli agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori.
Da segnalare che restano esclusi dall'indennizzo, tra gli altri, gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Requisiti soggettivi
Per conseguire l'indennizzo occorre al momento della domanda amministrativa:
1) avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
2) essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni anche non continuativi, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps;
3) aver cessato definitivamente l'attività commerciale.
In particolare, la cessazione dell'attività deve essere avvenuta a partire dal 1° gennaio 2019 (sono esclusi, quindi, i soggetti che abbiano chiuso l'attività tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018) e che questa deve essere definitiva.
Il titolare dell'attività, inoltre, deve avere effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo - REA.
Decorrenza
Il beneficio decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in caso di accertamento positivo dei prescritti requisiti di legge fermo restando che non può essere anteriore al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019.
Durata
L'indennizzo spetta sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia (cioè sino al compimento dei 67 anni) ancorché il titolare non abbia il requisito contributivo per il pensionamento (di regola 20 anni) ed a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione.
Il Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Giuseppe Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785) è a disposizione per le informazioni necessarie e per la compilazione della domanda.