Jobs Act, Decreto 151/2015
Il Decreto Legislativo n.151/2015, entrato in vigore il 24 settembre scorso, in attuazione della delega contenuta nell’art.1, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della Legge n.183/2014, è composto da 43 articoli.
Di seguito proponiamo l’analisi delle novità contenute nel suddetto decreto in materia di:
- costituzione e gestione del rapporto di lavoro;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- sistema sanzionatorio.
COSTITUZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (ARTT.14-17)
Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali - L’art.14 del Decreto stabilisce che la concessione di benefici contribuitivi o fiscali o di altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali è subordinata al deposito dei predetti contratti, in via telematica, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente la quale, a sua volta, mette telematicamente a disposizione tali informazioni alle altre amministrazioni/enti interessati.
Libro unico del lavoro - Ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n.151/2015 dal 1° gennaio 2017 il Libro Unico del Lavoro sarà conservato, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro, al fine di agevolare l’attività di vigilanza.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.151/2015 (quindi entro la fine del mese di marzo 2016) sarà emanato un apposito decreto ministeriale contenente le relative istruzioni tecniche.
Preme evidenziare che la suddetta disposizione non aggiunge un’ulteriore modalità di tenuta del Lul rispetto a quelle vigenti, ma introduce un’unica modalità di predisposizione, tenuta e vidimazione. La tenuta in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro sostituisce, pertanto, le modalità esistenti.
Comunicazioni telematiche - L’art.16 del Decreto stabilisce che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, vengano effettuate esclusivamente in via telematica secondo gli standard tecnici definiti dal DM 30.10.2007.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.151/2015 (quindi entro fine anno 2015) sarà emanato un decreto del Ministero del Lavoro con il quale saranno individuate le comunicazioni da inviare esclusivamente in via telematica e saranno aggiornati i modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.
Banche dati in materia di politiche del lavoro - L’art.17 del D.Lgs. n.151/2015, modificando l’art.8 del DL n.76/2013, dispone la costituzione, all’interno della “Banca dati delle politiche attive e passive”, del “Fascicolo dell’azienda” che contiene le informazioni provenienti dalle “comunicazioni obbligatorie”.
Nella “Banca dati delle politiche attive e passive” confluiscono le informazioni relative ai soggetti da collocare nel mercato del lavoro, ai servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e alle opportunità di impiego, agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro.
Tra i soggetti che concorrono alla formazione della Banca dati rientra ora anche I'Inail.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART.21)
L'art.21 del Decreto apporta alcune modifiche al Dpr n.1124/1965 per semplificare alcuni adempimenti formali relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.
Innanzitutto, viene previsto che l'lnail renda disponibili al datore di lavoro, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi integrativi per il calcolo del premio assicurativo, con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale.
Le modalità di fruizione di tale servizio saranno definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore del suddetto Decreto.
Inoltre, viene stabilito che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto:
-
la denuncia di infortunio effettuata dal datore di lavoro non sia più corredata di certificato medico, ma solo dei riferimenti al certificato medico. In altre parole, il medico certificatore provvede alla trasmissione telematica del certificato di infortunio/malattia professionale, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.
I dati delle certificazioni, utili ai fini della denuncia di infortunio/malattia professionale, sono resi disponibili telematicamente dall'Inail ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia stessa; - l'obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni. Inoltre, viene precisato che tale adempimento si intende assolto, da parte del datore di lavoro, con l'invio telematico all'Inail della denuncia di infortunio. L'Istituto assicuratore, a sua volta, mette a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza i dati relativi alle predette denunce tramite lo strumento della cooperazione applicativa;
- anche nel settore dell'agricoltura, il medico è tenuto a trasmettere il certificato di infortunio/malattia professionale per via telematica all'Inail, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.
Infine, al comma 4 viene stabilito che, dal 90° giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni istituito con il Dpr n.547/1955.
SISTEMA SANZIONATORIO (ART.22)
L'art.22 del Decreto modifica alcune disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale.
Lavoro irregolare - Il comma 1 prevede che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (esclusi i datori di lavoro domestico), trovano applicazione le seguenti sanzioni:
- da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Le suddette sanzioni sono maggiorate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa.
Viene inoltre reintrodotta la procedura della diffida da parte degli ispettori del lavoro che consente, a determinate condizioni, la regolarizzazione delle violazioni accertate.
Sospensione dell’attività imprenditoriale - Il comma 4 prevede l’arrotondamento degli importi delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del Lavoro e dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali, e la concessione della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta. In tal caso l'importo residuo, maggiorato del 5%, dovrà essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.
Libro unico - Ai sensi del comma 5, salvo i casi di errore meramente materiale, I'omessa o infedele registrazione dei dati nel Lul che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro, elevata da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi, da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.
Si precisa al riguardo che “la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate”.
In materia di libro unico del lavoro viene previsto, inoltre, che la mancata conservazione del Lul per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione è punita con la sanzione da 100 a 600 euro.
Consegna al lavoratore della busta paga - Ai sensi del comma 7, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, od omissione o inesattezza nelle registrazioni riportate nella busta paga, si applica la sanzione da 150 a 900 euro, elevata da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi; da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.
Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).