18Dicembre2015

La pensione di reversibilità non discrimina i figli

Il D.Lgs. 154/2013 ha introdotto importanti novità in materia di diritto di famiglia finalizzate ad eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio garantendo in questo modo la completa eguaglianza giuridica degli stessi.

Vista la nuova normativa, è lecito chiedersi dal punto di vista previdenziale, ovvero per quanto concerne la reversibilità ai figli superstiti del trattamento pensionistico del capo famiglia in ragione del suo decesso, quale disciplina deve essere applicata dall’Inps nei confronti dei figli disoccupati/inoccupati maggiori di 18 anni che non siano inabili o che non siano apprendisti ovvero studenti.

L’Inps ha chiarito che l’innovazione normativa non cambia nulla sul piano della pensione ai superstiti, nel senso che già la precedente normativa prevedeva la tutela ai figli naturali ovvero quelli nati fuori dal vincolo del matrimonio. Pertanto per poterne ottenere la pensione ai superstiti ( indiretta o reversibilità) il figlio deve essere alla data della morte del dante causa di età inferiore ai 18 anni.

Se invece si tratta di figlio maggiorenne, il medesimo deve essere studente universitario oppure un maggiorenne inabile, cioè che alla data del decesso del dante causa si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un qualsiasi lavoro.

La questione diventa più complessa e articolata se lo studente universitario percettore di una quota di pensione di reversibilità dovesse percepire reddito proveniente da lavori saltuari.

In merito alla compatibilità del godimento della quota di pensione di reversibilità dello studente universitario con il “lavoretto” occasionale svolto dal medesimo, la Corte Costituzionale si è espressa nel senso che è erroneo considerare “lavoro retribuito” come riguardante ogni prestazione di lavoro e retribuzioni di qualsiasi misura. Pertanto su questa questione è aperta una discussione che tende a non fa decadere il diritto alla reversibilità.

Infatti con la predetta sentenza la Corte Costituzionale ha peraltro riconosciuto che ogni situazione deve essere di volta in volta valutata e che l’eventuale individuazione di un particolare limite reddituale spetta agli interpreti o al legislatore.

In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.

Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l’onere di comunicare tempestivamente all’Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso.

In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi Inps procederanno all’immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell’anno di riferimento.

Il testo del D.Lgs. 154/2013 ha introdotto le seguenti modifiche:

  • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e la conseguente eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
  • il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
  • la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale” con la conseguenza che al compimento della maggiore età dei figli, non cessano più gli obblighi dei genitori nei loro confronti qualora, questi, non abbiano raggiunto una vera e propria indipendenza economica;
  • la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio;
  • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
  • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
  • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;
  • portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;
  • modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.

Per qualsiasi ulteriore informazione, gli uffici del Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti n.1, tel. 030.3771785) sono a disposizione.

Confcommercio Brescia2025-03-12
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