7Luglio2017

La quattordicesima, tutta questione di reddito

 

Anche quest’anno è in pagamento da luglio la cosiddetta “quattordicesima”, introdotta dalla legge n. 127 del 2007, sulle pensioni di importo basso.

Con la legge di Bilancio 2017 sono state previste anche modifiche e aumenti per questa mensilità aggiuntiva, con una spesa di 700 milioni di euro.

È stato concesso un incentivo di circa il 30% per i pensionati che la 14esima già la percepiscono e che hanno un reddito fino a 752, 00 euro al mese. Tale beneficio è stato esteso a 1.430.000 pensionati che attualmente non la prendono. Il limite massimo per avere diritto alla “somma aggiuntiva” è fino a 1.003,00 al mese. Per loro la misura è quella precedente non incrementata del 30%.

La somma poi è legata all’anzianità contributiva come indicato nella Tabella A.

I requisiti
Il beneficio spetta se il pensionato possiede, oltre ad età pari superiore a 64 anni, un reddito complessivo individuale, relativo all’anno di riferimento.
Nel 2016 il limite di reddito è stato di 9.786,86 euro annui (1,5 volte il trattamento minimo INPS). Da quest’anno la novità, indicata dalla Legge di Bilancio 2017, prevede un nuovo requisito di reddito compreso tra 9.786,86 euro e 13.049,15 euro annui (tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo INPS). Per i pensionati che superano quest’ultima soglia di reddito, la somma aggiuntiva è ridotta in proporzione.
Se si considera un titolare di pensione diretta del fondo lavoratori dipendenti con un’anzianità contributiva di 20 anni e un reddito annuale di sola pensione ammontante a 13.150 euro, la somma aggiuntiva spettante è di 319,15 euro complessivi (€ 13.049,15 + 420,00 – 13.150,00).
Sempre nella Tabella A sono indicati i limiti di reddito 2017.

Quali redditi
Per quantificare i limiti reddituali, si considerano anche i redditi esenti o tassati alla fonte (interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli), le rendite Inail e gli assegni assistenziali. Bisogna denunciare tutto tranne i redditi da: casa di abitazione; indennità di accompagnamento; importi dei trattamenti di famiglia; somme riscosse per i trattamenti di fine rapporto, comunque, denominati (Tfr, Tfs, ecc.); importi arretrati soggetti a tassazione separata.
La 14ª è esentasse, non costituisce reddito ai fini fiscali, né per il riconoscimento di altre prestazioni previdenziali assistenziali.
Per gli autonomi (artigiani, commercianti e coldiretti) sono stati stabiliti (v. tabella A) tre anni in più di contribuzione nelle relative fasce di anzianità contributiva legate agli aumenti pensionistici.

La domanda
A chi l’ha percepita dal 2007 al 2016 la 14ª viene pagata a Luglio. Chi compie il 64° anno di età nel 2017, deve presentare un’apposita domanda dichiarando che il suo reddito personale non superi il limite di legge. L’importo è corrisposto in tanti dodicesimi quanti sono i mesi in cui spetta, considerando mese intero quello in cui si compie il 64° anno di età. Per la domanda, va verificato l’ammontare della somma erogata da parte degli Istituti Previdenziali, come per i mancati riconoscimenti e/o adeguamenti.

Gli uffici del Patronato 50&Più Enasco di Brescia (Via Bertolotti, 1 - 2° piano, tel. 030.3771785) sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti del caso.

 

Tabella A.pdf 79,34 kB
Confcommercio Brescia2025-03-12
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