Lavoro accessorio - Prime indicazioni INPS
Il D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015 (G.U. n.144 del 24 giugno 2015 - Supplemento ordinario n.34) ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n.276/2003, nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo nel contempo la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.
Tale norma introduce importanti novità in ordine:
- al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
- alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
- all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
- alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.
Con la circolare n.149 del 12.8.2015, l’INPS fornisce le prime indicazioni in ordine alla suddetta disciplina.
Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio
L’art.48, comma 1, del D.Lgs. innalza il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo 9.333 euro) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”. Si precisa che sarà cura del committente procedere alla verifica del rispetto dei limiti citati attraverso un’autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal prestatore (dichiarazione sostitutiva di certificazione).
Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro nell’anno civile per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.
Con circolare INPS n.77 del 16 aprile 2015, è stato comunicato il valore, in riferimento all’anno 2015, “annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”. Tale valore, per l’anno in corso, è pari a 2.020 euro (lordo 2.693).
Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art.48, comma 2) la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro (lordo 4.000 euro) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat.
Il predetto limite complessivo di 3.000 di compenso, per l’anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dall’1.1.2015 al 24.6.2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.81/2015).
Modalità di acquisto
Un’importante novità è introdotta dall’art.49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare buoni esclusivamente attraverso:
- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico). Le modalità di accesso, acquisto e gestione dei voucher “telematici” sono descritti nel manuale allegato alla circolare INPS n.149/2015;
- tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS-FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- banche popolari abilitate.
Di converso saranno solo i committenti privati che potranno continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale.
Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31.12.2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’art.4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012 per il triennio 2013-2015.
Misura del voucher
In attesa dell’emanazione del Decreto di cui al comma 1 dell’art.49, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio
L’art.49, comma 3, prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
Tuttavia, il Ministero del lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015, ha temporaneamente sospeso l’efficacia della disposizione normativa, mantenendo in vigore le precedenti modalità comunicative tramite il sito istituzionale INPS.
Attenzione: la mancata comunicazione preventiva della prestazione all’INPS prevede l’applicazione della “maxisanzione lavoro nero” ed eventualmente, qualora ci fossero i presupposti, l’adozione del provvedimento della sospensione dell’attività.