Omesso versamento delle ritenute previdenziali
Il reato si configura pertanto qualora l’ammontare annuo delle ritenute previdenziali non versate risulti superiore a euro 10.000. Nello specifico, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032.
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 9099/2016, rivolgendosi al proprio personale ispettivo, aveva fornito chiarimenti riguardo l’individuazione del parametro annuo di riferimento per la determinazione dell’importo omesso.
In tale occasione, il Ministero aveva precisato che il parametro di riferimento temporale per l’individuazione dell’importo complessivo delle ritenute previdenziali non versate è l’anno civile, intendendo per tale il periodo 1° gennaio - 31 dicembre, considerando a tal fine i versamenti in scadenza nell’anno civile di riferimento, ossia i versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre).
Successivamente, la Corte di Cassazione con Sentenza n. 39882/2017, di diverso avviso rispetto a quanto interpretato dal Ministero del Lavoro, ha chiarito che «la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo».
Ora l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) interviene con lettera circolare 8376 del 25 settembre 2017 per adeguarsi a quanto specificato dalla Corte di Cassazione.
In particolare, l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) ricorda al proprio personale ispettivo che ai fini della determinazione del periodo di riferimento per l’individuazione dell’importo complessivo delle ritenute previdenziali non versate deve essere utilizzato il criterio di competenza, pertanto dovranno essere considerati i versamenti a partire da quelli relativi al mese di gennaio da effettuarsi entro il 16 febbraio fino a quelli relativi al mese di dicembre da effettuarsi entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).