23Ottobre2015

Pensione con “Opzione donna”

L'art.1, comma 9, della legge n.243/2004 (c.d. "Opzione donna") ha introdotto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, I'opportunità per le lavoratrici di ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico - secondo le regole di calcolo del sistema contributivo - in presenza di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome (età elevata, a partire dal 1.1.2013, dell'incremento legato alla speranza di vita).

Nei confronti delle lavoratrici che accedono alla pensione con "opzione donna" trova pertanto applicazione la disciplina delle decorrenze di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge n.12212010, ovvero "finestra" di uscita di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Con un chiarimento informale, l'Inps ha precisato che - in applicazione del principio di carattere generale della "cristallizzazione del diritto a pensione" - le lavoratrici che perfezionano tutti i requisiti utili per la pensione ai sensi dell'art.1, comma 9, entro il 31.12.2015 (apertura della "finestra"), potranno presentare la domanda di pensione con opzione al regime sperimentale e cessare il rapporto di lavoro subordinato in qualsiasi momento, anche successivamente al 31.12.2015.

Ne consegue che l'esercizio dell'opzione donna potrà essere esercitato anche successivamente al 31.12.2015 qualora la lavoratrice abbia maturato il diritto alla prima decorrenza utile entro il 31.12.2015.

Anche per l'opzione donna, infatti, opera il principio di carattere generale della "cristallizzazione del diritto a pensione" (in base al quale, una volta che si sia aperta la finestra, si può accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo) previsto per la generalità dei lavoratori.

Esempio: lavoratrice dipendente del settore privato che ha perfezionato i requisiti richiesti (57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione) a ottobre 2014, con conseguente apertura della finestra a decorrere dal 1 novembre 2015, avendo maturato il diritto alla decorrenza teorica entro il 31 .12.2015 (dall'1.11 .2015), potrà avvalersi della facoltà di accedere alla pensione di anzianità con le regole dell'opzione donna anche successivamente a tale data (ad esempio nel giugno 2016).

Infatti, il termine del 31 .12.2015 richiamato in varie circolari dell'Inps (n.35 e 37/2012) è da considerarsi unicamente come il termine entro il quale deve collocarsi la prima decorrenza utile, affinché la lavoratrice possa essere ammessa a fruire del particolare regime sperimentale previsto dall'art.1, comma 9, della Legge 243/2004.

Le lavoratrici che intendano posticipare il pensionamento con le regole dell'opzione donna ad un momento successivo al 31 .12.2015 (purché la relativa "finestra" risulti "aperta" entro tale data) possono rivolgersi al Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1, tel. 030.3771785) per verificare gratuitamente la possibilità di accesso al regime sperimentale .

Confcommercio Brescia2025-03-12
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