12Febbraio2016

Profumieri, novità legislative

Le sanzioni sono commisurate, com'è ovvio, in funzione della loro gravità ma, anche, in relazione al grado di responsabilità del soggetto coinvolto nel processo di produzione e di distribuzione.

In particolare, si richiama l'attenzione sull'art.17, laddove si chiarisce che le sanzioni previste dal decreto non si applicano al commerciante che pone in vendita o, comunque distribuisce per il consumo, prodotti cosmetici in confezione originale, qualora la mancata corrispondenza alle prescrizioni della legge riguardano i requisiti intrinseci e sempre a condizione che la violazione non sia a conoscenza del commerciante e la confezione non presenti segni di alterazione.

La disposizione va, tuttavia, correlata con le previsioni dell'art. 19 del Reg. (CE) citato, le cui norme pongono a carico dei distributori obblighi specifici in materia di etichettatura e verifica dei requisiti linguistici e di durata minima.

Nel rinviare alle disposizioni del Reg. (CE) n° 1223/2009 sulla sicurezza dei prodotti cosmetici pubblicato nella sezione "IN EVIDENZA" del sito www.fenapro.it, gli uffici di Confcommercio Brescia restano a disposizione degli associati per qualsiasi ulteriore informazione.

Confcommercio Brescia2025-03-12
  1. Home
  2. News
  3. Profumieri, novità legislative