Pubblici Esercizi e Ristorazione, rinnovato il CCNL
Un risultato importante perché ricostituisce un quadro unitario nel contratto nazionale che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici di questi settori, attraverso un significativo risultato di incremento salariale (100 € mensili al IV livello a regime più 2 € mensili in favore dell’assistenza sanitaria integrativa) e un complesso normativo migliorativo su diversi istituti tra cui le clausole sociali nel cambio di gestione delle attività di ristorazione.
Nel dettaglio, gli aspetti salienti:
- L’aumento salariale (non assorbibile) è distribuito con le seguenti decorrenze:
- € 25,00: 1° gennaio 2018;
- € 20,00: 1° gennaio 2019;
- € 20,00: 1° febbraio 2020;
- € 15,00: 1° marzo 2021;
- € 20,00: 1° dicembre 2021.
- Dal 1.2.2018 il contributo a favore dell’assistenza sanitaria integrativa è incrementato di 1 € e dal 1.1.2019 di 1 ulteriore €, a carico del datore di lavoro.
- Viene confermato il secondo livello di contrattazione, le cui piattaforme potranno essere presentate da settembre 2019; in caso di mancato accordo entro il 31.10.2020, sarà erogato l’elemento di garanzia per l’importo di 140 € a novembre 2021. Previo accordo aziendale o territoriale, tale importo potrà essere commutato in welfare come da nuova normativa.
- I permessi individuali retribuiti sono confermati nella quantità prevista dal CCNL 2010. È stata infatti respinta la pretesa di abrogarne una parte consistente, come richiesto dalle imprese anche nel confronto di due anni or sono con la sola Ristorazione Collettiva. Per i nuovi assunti, si è introdotta la maturazione graduale già prevista per il CCNL Terziario: le prime 32 ore annue (ex festività) saranno riconosciute dalla data di assunzione; ulteriori 36 ore annue saranno riconosciute dal 24° mese dall’assunzione; le ultime 36 ore annue decorreranno dal 48° mese dall’assunzione. Tale gradualità non si applica ai lavoratori assunti nelle aziende di stagione né per coloro assunti per incremento temporaneo dell’attività (ex artt. 82 e 83 CCNL 2010); per coloro coinvolti nei cambi di gestione, sarà considerata utile l’anzianità maturata nelle precedenti gestioni.
- La programmazione da parte dell’azienda non potrà eccedere 72 ore annue, salvaguardando la piena disponibilità in favore del lavoratore per le rimanenti 32 ore. L’utilizzo potrà avvenire entro il 30 settembre (anziché 30 giugno) dell’anno successivo e l’eventuale residuo dovrà essere retribuito a tale data.
- La flessibilità nella distribuzione dell’orario di lavoro (cd. “orario multi periodale”) viene ridisegnata, stabilendo che l’azienda potrà avvalersi - per il personale full time - di forme programmate di orario settimanale fino ad un massimo di 48 ore per 20 settimane all’anno, cui corrisponderanno altrettante settimane ad orario ridotto per garantire l’orario contrattuale medio di 40 ore. Qualora nel corso dell’anno non sia stato realizzato il recupero delle ore aggiuntive, sarà liquidato il trattamento per lavoro straordinario. L’avvio del programma di flessibilità dovrà essere preceduto da un esame congiunto tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza Sindacale. Il coinvolgimento in tali modelli organizzativi del personale part time potrà avvenire previo accordo aziendale o territoriale.
- La normativa relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale viene confermata secondo le previsioni del CCNL 2010, con esclusione del peggioramento introdotto dal Decreto Legislativo n. 81/2015 in tema di collocazione dell’orario di lavoro per “fasce orarie”: ciò salvaguarda il diritto fondamentale a veder indicata nella lettera di assunzione la “puntuale indicazione” dell’orario di lavoro. È inoltre recepita la facoltà prevista dalla Legge per rinuncia da parte del lavoratore alla clausola elastica in presenza di motivazioni riconducibili allo stato di salute e all’assistenza al figlio.
- In tema di mercato del lavoro, si è contenuto il ricorso al contratto a tempo determinato nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2015 (20%) e al contratto di somministrazione (10% riferito all’unità produttiva).
- Le clausole sociali relative al cambio di gestione sono maggiormente garantite attraverso una nuova procedura in capo alle imprese interessate; quanto ai subentri nelle attività di concessione autostradale, è stato definitivamente inserito nel CCNL il Protocollo realizzato nel 2015 che riconosce la fattispecie come cessione di ramo di azienda e, pertanto, con le tutele dell’art. 2112 c.c. Per quanto attiene i subentri in altri rapporti di concessione o di locazione nei centri commerciali, si garantisce la salvaguardia occupazionale attraverso l’applicazione dell’art. 2112 c.c. o delle norme contrattuali per il cambio di gestione.
- L’istituto dello scatto di anzianità è confermato: è stata respinta la pretesa di abrogazione che aveva condizionato la trattativa in questi anni. Si è accolta una mediazione che prevede l’allungamento della maturazione da triennale a quadriennale, l’esclusione dell’incidenza sul trattamento di fine rapporto per il periodo 1 gennaio 2018/31 ottobre 2021, l’esclusione del computo ai fini della 14ª mensilità.
- Il prezzo del vitto in atto nelle varie provincie viene aumentato di 0,20 € dal 1 gennaio degli anni 2018-2019-2020-2021; si è precisato che nessuna trattenuta dovrà essere effettuata nei confronti del lavoratore che comunichi per iscritto entro dicembre dell’anno precedente l’intenzione di non usufruirne.
- Tutte le norme in materia di malattia, infortunio, maternità e congedi sono confermate secondo le previsioni del CCNL 2010.
Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).