Sistri, nuovo Testo Unico
Si ritiene utile informare che, sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016, è stato pubblicato il Decreto 30 marzo 2016, n. 78 "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188bis, comma 4bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Il nuovo Decreto ministeriale, emanato con le finalità di semplificare e ottimizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis, comma 4-bis 152/2006), abroga e sostituisce il vecchio Testo Unico Sistri (D.M. 52/2011) pur rispecchiandone l'articolazione e i relativi allegati. L'unica sostanziale differenza è, infatti, l'eliminazione del corposo Allegato III che riportava la tipologia delle informazioni delle Schede SISTRI relative alle varie categorie di soggetti obbligati ad aderire al sistema.
Le informazioni specifiche e le procedure operative vengono, questa volta, rinviate e dovranno essere definite con successivi decreti fino alla cui emanazione varranno le procedure ex manuali e linee guida disponibili sul portale www.sistri.it. Viene sottolineato come specifiche istruzioni tecniche continueranno ad essere predisposte dal concessionario del servizio e pubblicate, previa approvazione del Ministero dell'Ambiente sul portale stesso.
Per quanto riguarda i soggetti obbligati, a differenza dell'uscente Testo Unico Sistri, il nuovo decreto non ne ripropone il novero dettagliato ma si limita ad effettuare un secco rinvio ai soggetti individuati ex art.188 ter del 152/2006, confermando la validità delle deroghe intervenute in questi anni (es. D.M. 24 aprile 2014).
Per chiarezza e completezza si riportano le categorie di soggetti che sono pertanto, obbligati ad aderire con l'entrata in vigore del nuovo decreto.
Categorie di soggetti con iscrizione al sistri obbligatoria
Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da:
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta. Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio
Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:
- attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi
Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.
Gestori di rifiuti pericolosi
Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
Nuovi produttori di rifiuti
Si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall'allegato 2 del D.M. 52/2011.
Operatori del trasporto intermodale
Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi
Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o se iscritti in categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art.212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.), solo quando obbligati ad aderire come produttori.
Enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania
Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e ubicati nel territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'art.188-ter, del D.Lgs. 152/2006.
Per quanto riguarda i contributi annuali per il funzionamento del SISTRI, questi vengono mantenuti nella stessa misura e con le identiche modalità di versamento previste dalla precedente regolamentazione. Si fa esplicito riferimento a una riduzione dei contributi dovuti, però, solo dai soggetti che pur non essendo obbligati, aderiscono volontariamente al sistema. Questa riduzione dovrà essere, però, definita tramite un ulteriore decreto ministeriale.
Viene confermato l'attuale sistema che impone agli operatori l'utilizzo dei dispositivi, con la promessa di un alleggerimento della dotazione almeno per i trasportatori. Con un futuro decreto, infatti, dovrebbe arrivare la sospensione degli obblighi di installazione black box e utilizzo degli strumenti di monitoraggio. Con lo stesso decreto sarà disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.
Riassumendo, il nuovo decreto demanda ad uno o più successivi decreti non regolamentari, senza però fissarne una tempistica, il compito di definire le procedure necessarie per:
- l'accesso al SISTRI;
- l'inserimento e la trasmissione dei dati;
- le procedure da adottare nei casi speciali o differenziati da quelli ordinari;
- la definizione di regole ad hoc su modalità operative, microraccolta, gestione di particolari rifiuti raee, attestazione assolvimento obblighi produttori non sistri di rifiuti, viene rinviata a un futuro decreto.
L'adozione di tali decreti non prevede, peraltro, il coinvolgimento delle Associazioni di categoria; nemmeno per quelle facenti parte del Comitato Nazionale Albo Gestori.
L'unica vera semplificazione operativa in vigore fin da subito riguarda la trasmissione delle informazioni al Sistri. Non viene più imposto a produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi l'invio dei dati entro rispettivamente le 4 e 2 ore precedenti a movimentazione. Analoghe eliminazioni dei termini di inserimento dati anche per gli impianti finali e per i commercianti ed intermediari.
Nelle disposizioni transitorie si richiamano alcuni principi importanti di cui il nuovo concessionario del sistema dovrebbe tenere conto nell'implementazione del nuovo sistema di tracciabilità. Tra questi si segnalano:
- l'abbandono delle black-box con strumenti idonei a garantire un efficace tracciabilità dei rifiuti;
- la tenuta in formato elettronico del formulario e dei registri di carico e scarico, con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei dati;
- la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese.