"Spesometro 2016", esonero commercianti al dettaglio e tour operator
L'Agenzia delle Entrate, inoltre, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, ha precisato che i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema "Tessera Sanitaria" - compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari - possono non indicare nel modello polivalente dello spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile, comunque, inviare - oltre ai dati previsti dal D.L. n.78/2010 (ex art.21, comma 1) - anche i dati già trasmessi al sistema "Tessera Sanitaria".
Infine, come noto, il D.L. n.193/2016 (cosiddetto "decreto fiscale collegato"), ha eliminato l'obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti "black list" a partire dall'anno di imposta 2016.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse nella "Comunicazione Polivalente 2017", ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.