12Ottobre2018

Termine ultimo per l’invio delle CU 2018 con soli redditi esenti o non dichiarabili in 730

Da quest’anno, dunque, per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante Mod. 730, il termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate coincide con quello previsto per il Mod. 770 mentre rimane confermato quello del 7 marzo per l’invio della generalità delle Certificazioni Uniche.

La modifica del termine di trasmissione per le CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730) è stata introdotta dal comma 933, art.1 della Legge di Bilancio 2018 (ad integrazione del comma 6-quinquies, art.4 del DPR n. 322/1998).

Tale modifica fa sì che non si renda più necessario l’intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che, fino all’anno scorso, in assenza di un espresso differimento legislativo, legittimava a posteriori il comportamento dei sostituti d’imposta che trasmettevano le CU in esame successivamente alla data del 7 marzo ma entro il termine di presentazione del Mod. 770.

Sebbene la norma (comma 6-quinquies, art.4 del DPR n. 322/1998) faccia riferimento alle CU “contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili” con il Mod. 730, e dunque, in primis, le CU contenenti redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, si ritiene che il differimento al 31 ottobre del termine di trasmissione operi anche in relazione alle CU contenenti esclusivamente dati assicurativi (ad esempio, le CU dei soci assicurati all’INAIL) o previdenziali in quanto anch’esse non hanno alcun impatto sulla dichiarazione precompilata.

Si tratta di un’interpretazione estensiva della norma che troverebbe, tuttavia, riscontro nella posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate negli anni scorsi in base alla quale veniva ammesso l’invio, oltre il 7 marzo, delle “certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come ad esempio redditi esenti o non dichiarabili con il Mod. 730)”.

Si ricorda, infine, che il sostituto d’imposta, tramite l’invio, all’Agenzia delle Entrate, delle Certificazioni Uniche ordinarie (contenenti tutti i dati di natura fiscale, previdenziale e assicurativa), assolve all’obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dal comma 3-bis, art.4, DPR n. 322/1998.

L’obbligo di presentazione del Mod. 770, entro il 31 ottobre (termine così fissato, a decorrere dal 2018, dall’art.1, comma 933 della Legge n. 205/2017), permane per i sostituti d’imposta che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella  CU e, dunque, i dati relativi alle ritenute operate e ai relativi versamenti effettuati, ai crediti vantati e al relativo utilizzo.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

Confcommercio Brescia2025-03-12
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