Trasfertismo e trasferta, interpretazione autentica
Questo è il testo:
“Il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ai lavoratori cui, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1, non si renda applicabile la disposizione di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del suddetto articolo 51”.
Trattandosi di interpretazione autentica, la norma incide su procedimenti ispettivi, amministrativi e giudiziali in corso ove, per effetto di una interpretazione giurisprudenziale anche della Cassazione, fatta propria dagli organi di vigilanza dell’INPS e del Ministero del Lavoro, molte indennità e compensi economici dati a titolo di trasferta, sono stati ricondotti a “trasfertismo” con una incidenza contributiva e previdenziale pari al 50%. Ora, ciò sarà possibile (la norma è entrata in vigore il 2 dicembre 2016) soltanto con la presenza contestuale delle 3 condizioni sopra descritte ai punti a, b, c.
Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).