7Dicembre2018

Vendite promozionali vietate prima dei saldi

Per tutelare i consumatori, gli operatori del commercio hanno l’obbligo di esporre il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

L’operatore ha poi l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore), sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).

Confcommercio Brescia2025-03-12
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