Art. 55 (Premi di produttività)
1. Allart.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 è sostituito dal seguente: 189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nellorganizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali laliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo allinvalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta laliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui allart.1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).