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Enasarco, contributo previdenziale obbligatorio: aliquote contributive 2019

Importi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aliquota contributiva

14,65%

15,10%

15,55%

16,00%

16,50%

17,00%

(di cui aliquota previdenza)

12,50%

12,50%

12,55%

13,00%

13,50%

14,00%

(di cui aliquota previdenza a titolo di solidarietà)

2,15%

2,60%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2019 sono pari a 16,50%Si ricorda che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.La aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali. Minimali e MassimaliI versamenti previdenziali Enasarco prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale. L’importo base dei minimali e dei massimali viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).Per il 2019 si attende di conoscere i dati forniti dall’Istat per il predetto aggiornamento.  Il massimale è annuo e non è frazionabile in trimestri; una volta raggiunto, non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell’agente.In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione. Per i minimali di contribuzione – a differenza dei massimali – è prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:1. produttività: il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. Viceversa il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato totalmente improduttivo.2. frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, sempre che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni, stante il principio di produttività.La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare è a totale carico della ditta mandante.

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