Con tale disposizione il legislatore ha finalmente codificato il contratto di
In effetti con i commi 76 e seg. dellart. 1 L.28.12.2015 n.208 (legge di stabilità per il 2016) il legislatore aveva già stabilito le regole applicabili al
Con questa nuova disposizione, pur rimanendo in vigore le norme sul leasing abitativo, si vuole invece prevedere una disciplina unitaria e coerente, applicabile ad ogni tipologia di bene oggetto del contratto (immobile, autovetture, beni mobili ecc.), che offra tutele reciproche ai contraenti (locatore ed utilizzatore). In tal modo, codificando listituto, si dovrebbe introdurre un effetto deflattivo allattuale contenzioso derivante dai contrasti giurisprudenziali derivanti dalle incertezze interpretative sulla qualificazione del contratto stesso e sulle norme applicabili in caso di risoluzione.
Nella
La norma disciplina in maniera puntuale il
In caso di risoluzione del contratto, così come già disciplinato per i leasing abitativi, il locatore ha diritto alla restituzione del bene ma deve corrispondere allutilizzatore limporto realizzato dalla rilocazione o vendita del bene stesso al netto dei canoni scaduti e non pagati e del residuo credito in linea capitale nonché delle spese anticipate dalla società di leasing per il recupero del bene, per la sua stima e conservazione dalla data di riconsegna a quella di successiva vendita. Se limporto realizzato risulta inferiore a quanto dovuto il concedente può rivalersi sullutilizzatore per la differenza.
Il prezzo di vendita o di ricollocazione dovrà essere desunto, ove possibile, dai valori risultanti dalle pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati quali OMI, Nomisma, Quattroruote ecc. Ove ciò non sia possibile allora si dovrà fare ricorso ad una stima effettuata da un perito scelto di comune accordo dalle parti, questo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto. In caso di disaccordo si dovrà ricorrere ad un perito indipendente scelto dal concedente, previa comunicazione allutilizzatore. In tal caso il perito non dovrà essere
I commi 142 e 143 riscrivono gli adempimenti che i notai dovranno porre in essere in riferimento agli atti ricevuti o autenticati da riportare a repertorio e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale (tra cui anche gli atti di compravendita immobiliare) posti in essere a partire dal 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge).
In sede di atto i notai dovranno ricevere:
- obbligatoriamente le somme dovute a titolo di onorari,
- obbligatoriamente le somme dovute per il pagamento dei tributi per i quali siano sostituti o corresponsabili nel versamento e le altre spese anticipare,
- se richiesto da una delle parti, lintero prezzo oppure il saldo dello stesso, purché determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o altri oneri dovuti in occasione dellatto o della sua autenticazione.
Le somme di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere depositate su un apposito conto corrente dedicato e separato dal patrimonio nel notaio stesso e verranno prelevate:
- per quanto riguarda le somme di cui al punto 2) in occasione dellutilizzo delle stesse per il pagamento dei tributi,
- per quanto riguarda le somme di cui al punto 3) dopo aver eseguito la registrazione e la pubblicità dellatto ai sensi della normativa vigente, verificata lassenza di gravami e di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dellatto o da questo risultanti. In tal caso le somme sono consegnate al venditore.
Se le parti hanno previsto in atto che il prezzo sia pagato solo dopo lavveramento di un determinato evento o ladempimento di una determinata prestazione il notaio svincola la somma quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ovvero secondo le diverse modalità concordate tra le parti, che levento dedotto in condizione sia effettivamente avverato o la condizione adempiuta.
Gli interessi maturati sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati al finanziamento delle piccole e medie imprese
Lart. 1 comma 172 della L. 124/2017 prevede che per gli interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera (di cui allart.6 DPR 6 DPR 380/2001) linteressato presenti gli atti di aggiornamento catastale agli uffici provinciali dellAgenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal momento in cui le mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari si sono verificate.
Si ricorda che il comma 1 dellart. 6 del T.U. delledilizia, stabilisce che, con alcune eccezioni e fatto salvo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo sono:
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gli interventi di manutenzione ordinaria di cui allart. 3 comma 1 lett. a) dello stesso T.U.; |
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gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; |
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gli interventi volti alleliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma delledificio; |
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le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; |
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i movimenti di terra strettamente pertinenti allesercizio dellattività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; |
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le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dellattività agricola; |
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le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori allamministrazione comunale; |
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le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro lindice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; |
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i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 2 aprile 1968 n.1444; |
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le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. |
La norma prevede inoltre che il possessore degli immobili per i quali alla data del 29.8.2017 sono già stati attivati gli interventi richiamati allart. 6 comma 5 del DPR 380/2001