Il Decreto stabilisce che successivamente:
– gli esercenti che vogliono aderire al sistema, su base volontaria, devono compilare il modulo allegato 1 al DM e consegnarlo al distributore e/o produttore degli imballaggi che aderisce alla sperimentazione;
– ladesione è ammessa anche per lesercente che continua a somministrare nello stesso punto vendita anche imballaggi non riutilizzabili;
– le modalità operative per la gestione degli imballaggi sono concordati tra lesercente ed il distributore e/o il produttore;
– la cauzione per singolo pezzo, che deve essere versata al momento dellacquisto dellimballaggio, è compresa tra gli 0,05 e 0,30 euro sulla base del volume dellimballaggio, che deve essere compreso tra gli 0,20 e 1,5 litri, secondo i parametri indicati nella tabella di cui allegato 2 del DM, che si riporta più sotto
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Volume (litri) |
Valore cauzionale (euro) |
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0,2 |
0,05 |
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0,25 |
0,07 |
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0,33 |
0,10 |
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0,5 |
0,15 |
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0,66 |
0,17 |
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0,75 |
0,19 |
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1 |
0,25 |
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1,5 |
0,3 |
– limporto della cauzione non deve comportare in nessun caso un aumento del prezzo di acquisto da parte del consumatore;
– le modalità di applicazione e pagamento della cauzione sono stabilite tra le parti senza oneri o aggravi per lesercente.
Il Ministero, a seguito delladesione dei diversi soggetti, predisporrà un registro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione e lo pubblicherà sul suo sito istituzionale, prevedendo un attestato di benemerenzaper gli stessi, che potranno esporlo nel loro esercizio.
Infine, il Decreto prevede un sistema di monitoraggio della sperimentazione da parte dei produttori e dei distributori che dovranno trasmettere telematicamente al Ministero il modulo di adesione degli esercenti prima citato, nonché una scheda dati ogni trimestre per monitorare landamento del sistema del vuoto a rendere.