Trattamenti di integrazione salarialeSi riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui allart.3, comma 5, del D.Lgs. n.148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2019, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dallart.26 della legge 28 febbraio 1986, n.41, che attualmente è pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.148,74
Basso
993,21
935,21
Superiore a 2.148,74
Alto
1.193,75
1.124,04
LInps sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dellart.3 e dellart.46, comma 1, lett. i) e m), del D.Lgs. n.148/2015 (abrogazione dellart.1, D.L. n.726/1984, convertito dalla L. n.863/1984, e dellart.13, L. n.223/1991), anche per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n.148/2015.Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dallart. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n.549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.148,74
Basso
1.191,85
1.122,25
Superiore a 2.148,74
Alto
1.432,50
1.348,84
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui allart.3, comma 5, del D.Lgs. n.148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dallart.18, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo.
Fondo credito
a) Assegno ordinarioSi riportano i massimali mensili previsti dallart.10, comma 2, del D.L. n.83486/2014, per lassegno ordinario, aggiornati per lanno 2019, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per lapplicazione degli stessi.
Massimali assegno ordinario
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.173,37
1.180,39
Compresa tra 2.173,37 3.435,56
1.360,55
Superiore a 3.435,56
1.718,82
b) Assegno emergenzialeSi riportano i massimali mensili previsti dallart.12, comma 3, del D.L. n.83486/2014, per lassegno emergenziale, aggiornati per lanno 2019, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per lapplicazione degli stessi.Limporto indicato in prima fascia, calcolato sull80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dallart.26 della Legge n.41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui allart.12, comma 3, lett. a), del citato D.L., tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nelleventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dallazienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a 41.621,22
2.431,19
2.289,21
Compresa tra 41.621,22 54.763,95
2.738,72
Superiore a 54.763,95
3.833,17
Fondo credito cooperativo
a) Assegno emergenzialeSi riportano i massimali mensili previsti allart.12, comma 3, del D.L. n.82761/2014, per lassegno emergenziale, aggiornati per lanno 2019, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per lapplicazione degli stessi.Limporto indicato in prima fascia, calcolato sull80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dallart.26 della legge n.41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nelleventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dallazienda nel flusso Uniemens.
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)
Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a 39.346,38
2.331,78
2.195,60
Quota compresa tra 39.346,38 54.877,85
3.136,31
Quota superiore a 54.877,85
3.647,82
Indennità di disoccupazione NASpIAi sensi e per gli effetti dellart.4, comma 2, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/5/2015, a 1.221,44 per il 2019.Analogamente, limporto massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui allart.26 della Legge n.41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, 1.328,76.Indennità di disoccupazione DIS-COLLAi sensi e per gli effetti dellart.15, comma 4, del D.Lgs. n.22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/4/2015, a 1.221,44 per il 2019.Limporto massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2019, 1.328,76.Indennità di disoccupazione agricolaPer quanto riguarda lindennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nellanno 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dellanno 2018, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.Pertanto, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n.19 del 31/1/2018 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a 982,40 (quanto al massimale più basso).Assegno per attività socialmente utiliLimporto mensile dellassegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2019, a 592,97. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui allart.26 della legge n.41/1986.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183, paghe@cafascombs.it).
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