LIstituto comunica che lo svolgimento dellattività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude quindi il diritto al beneficio, come si evince dallarticolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.118.
La prestazione assegno mensile di assistenza, introdotta dallarticolo 13 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia. Lo possono richiedere anche i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari residenti in Italia.
L’assegno di invalidità civile è un sostegno economico riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e uninvalidità civile compresa tra il 74% ed il 99%. Come per la pensione di invalidità civile si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, quindi slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario.
Lassegno di invalidità civile è concesso agli interessati che rientrano nei limiti reddituali che per l’anno 2021 non possono superare il valore di 4.931,29 euro.
Redditi rilevanti:
Sono i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef e al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Redditi non rilevanti:
Ai fini della valutazione del reddito non rientrano:
- limporto stesso dell’assegno mensile
- le rendite Inail
- le pensioni di guerra
- lindennità di accompagnamento
- la casa di abitazione.
La valutazione del reddito è effettuata solo sul percettore del sostegno economico e non anche sul coniuge o sugli altri familiari. Lerogazione dell’assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il requisito reddituale. Non è invece prevista l’attribuzione in misura parziale in caso di superamento del reddito.
Vediamo, in sintesi, come viene liquidato lassegno di invalidità civile:
- la prestazione è concessa per 13 mensilità;
- decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità;
- non è reversibile ai superstiti;
- per il 2021 è pari a 287,09 al mese;
- non è soggetto al prelievo Irpef.
Con attività lavorativa L’articolo 3 della legge 118/1971 richiede che l’interessato non svolga alcuna attività né di natura subordinata né autonoma.
A tal fine il titolare dell’assegno deve annualmente trasmettere all’Inps unautocertificazione ICLAV, nella quale dichiari di non svolgere attività lavorativa. Qualora ciò non avvenga, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS. Il Patronato 50&PiùEnasco, grazie alla collaborazione con 50&PiùCaf offre assistenza e resta a disposizione per la presentazione della domanda.
Il Caf 50&Più è inoltre a vostra disposizione per assistenza sulla certificazione ICLAV.
Fino ad oggi, nonostante il divieto appena indicato, la prassi amministrativa INPS riteneva che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite stabilito dalla norma (4.800 annui come lavoro autonomo e 8.000 come lavoro dipendente) per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, non fosse considerato attività lavorativa. Pertanto l’interessato poteva comunque ottenere il beneficio (Messaggio Inps 3043/2008; messaggio 5783/2008), mantenendo i limiti di redditi propri inferiori ai limiti stabiliti, che per il 2021 ricordiamo essere pari a 4.931,29.
A partire dal 14 ottobre 2021, l assegno mensile di assistenza sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti linattività lavorativa del beneficiario.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici di 50&Più Enasco (tel. 030.3771785).