Il Regno Unito ha negoziato con lUnione Europea un accordo sulle modalità del recesso, al fine di garantire la protezione sociale reciproca dei cittadini dellUnione europea e del Regno Unito, nonché dei relativi familiari. La Brexit si è realizzata tramite due accordi:
- l’accordo di recesso (WA acronimo per Withdrawal Agreement) applicabile a favore dei cittadini italiani e loro familiari e superstiti, resi- denti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020;
- laccordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA acronimo per Trade and Cooperation Agreement) ed il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) applicabile ai cittadini italiani, familiari e superstiti, che si trasferiscono in Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021.
Obiettivo dellaccordo è anche la tutela dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale. Sulla base del quadro normativo richiamato, devono considerarsi equiparati ai cittadini dellUnione europea, i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Essi infatti mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dellaccesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godimento.
Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sullAnagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici), non dovrà richiedersi lesibizione di ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data.
Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza per le citate prestazioni, si applicheranno le disposizioni previste in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
LINPS, con la circolare n. 154 del 18 ottobre 2021, chiarisce i criteri per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile (che prevedono il requisito della residenza in Italia del titolare) ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia. Devono considerarsi equiparati ai cittadini dellUnione europea i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, i quali mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dellaccesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godimento.
È riconosciuto il diritto alle seguenti prestazioni:
- prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per lintroduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
- assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335;
- prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
- prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).
A partire dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere presso la Questura di residenza, un documento di soggiorno in formato digitale. Tale documento rappresenta un diritto per i cittadini del Regno Unito (se ricorrono le condizioni), ma non costituisce un obbligo.
I diritti acquisiti prima del recesso dallUnione europea sono, infatti, garantiti dal WA e non dal possesso del suddetto documento, potendo i cittadini britannici dimostrare di essere legalmente residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 anche tramite altri validi documenti di riconoscimento di cui risultino titolari.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici di 50&Più Enasco (tel. 030.3771785).