Acconto IVA – Anno 2016
Metodo storicoL’acconto è pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per lultimo periodo dellanno precedente.In particolare: per i contribuenti mensili si assume, come base di riferimento, il saldo a debito risultante dalla liquidazione di dicembre 2015; per i contribuenti trimestrali si assume il saldo a debito risultante dalla dichiarazione IVA relativa al 2015 (saldo più acconto); per i contribuenti trimestrali speciali (ad es. distributori di carburante) si fa riferimento al saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2015.L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 157/E datata 23 dicembre 2004 ha confermato che per i soggetti trimestrali, al fine dell’individuazione della base di riferimento dell’acconto IVA, la maggiorazione dell’1% applicata all’IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale non va considerata, in quanto rappresenta l’indennizzo dovuto per la dilazione del versamento d’imposta.In caso di soggetti trimestrali che hanno esposto un saldo annuale a credito, l’acconto da versare per l’anno 2016 va commisurato a quanto effettivamente dovuto per l’anno 2015, pari alla differenza tra l’acconto versato ed il saldo a credito della dichiarazione IVA (rigo VH13 – rigo VL33).
Adeguamento parametri/Studi di settorePer i soggetti che hanno effettuato ladeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2015, la determinazione dellacconto IVA per il 2016 non è influenzata da tale scelta.
Metodo previsionaleSi può determinare l88% dellIVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre 2016 per i mensili ovvero in sede di dichiarazione IVA relativa al 2016 per i trimestrali.Tale metodo è sanzionato se lacconto versato risulta, a consuntivo, inferiore all88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa all’anno 2016.
Metodo delle operazioni effettuateUtilizzando questo metodo, si determina limposta effettivamente dovuta sulla base delle annotazioni eseguite nei registri delle vendite e degli acquisti, al netto dellIVA a credito risultante dal registro degli acquisti, considerando la relativa periodicità di liquidazione dellimposta.Pertanto, l’importo da versare si determina, tenendo conto: dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel periodo 1-20 dicembre 2016 per i mensili e nel periodo 1 ottobre-20 dicembre 2016 per i contribuenti trimestrali; dell’imposta relativa alle operazioni “effettuate” nei predetti periodi fino al 20 dicembre, anche se non ancora annotate (ad esempio, cessioni di beni con documento di trasporto, per le quali ci si avvale della fatturazione differita), non essendo decorsi i termini di fatturazione o registrazione; dell’imposta relativa alle fatture passive, registrate negli stessi periodi.
Versamento dellaccontoLacconto IVA deve essere versato entro il 27 dicembre p.v. solo se limporto è uguale o superiore a 103,29, con il mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributi: 6013 per i contribuenti mensili, periodo di riferimento 2016; 6035 per i contribuenti trimestrali, periodo di riferimento 2016.Si segnala che per i contribuenti trimestrali non occorre aggiungere gli interessi dell1%.Il versamento va effettuato con le modalità telematiche direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Soggetti esoneratiNon sono tenuti al versamento i soggetti che: hanno iniziato lattività nel corso del 2016; hanno cessato lattività entro il 30 novembre 2016 se contribuenti mensili o entro il 30 settembre 2016 se contribuenti trimestrali; nellultimo periodo dellanno precedente (dicembre per i mensili, quarto trimestre/dichiarazione annuale per i trimestrali) sono risultati a credito; esercitano attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972); esercitano attività agricola in regime di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972); applicano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011); applicano il nuovo regime forfettario (art.1, commi 54-89, L. n. 190/2014); sono usciti dal regime dei minimi/forfettari dal 1° gennaio 2016 con applicazione del regime ordinario; applicano il regime forfettario (L. n. 398/1991).
SanzioniChi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza, il versamento in acconto è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento dellimporto non versato.
Ravvedimento operosoIl contribuente può utilizzare, tramite il mod. F24, listituto del ravvedimento operoso, ottenendo, in tal modo, una riduzione della sanzione.Si ricorda che lammontare degli interessi derivanti da ravvedimento operoso dovranno essere versati separatamente dallIVA utilizzando lapposito codice tributo 1991.