Questa è la casistica ipotizzata dal Legislatore:
sostituzione di lavoratori in sciopero: si tratta di una motivazione che il Legislatore ha richiamato anche per il contratto intermittente e per quello di somministrazione. Tale ipotesi si verifica tutte le volte in cui si registra una stretta e diretta correlazione tra levento sciopero e lassunzione a temine;
assunzione presso unità produttive ove, nei sei mesi antecedenti, si è proceduto a licenziamenti collettivi, nel rispetto della procedura fissata dalla legge n.223/1991 che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine (qui vale il principio della c.d.
assunzione presso unità produttive ove sono in corso sospensioni o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale che interessano lavoratori adibiti a mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato che si vuole stipulare. Il Legislatore intende riferirsi non soltanto alle ipotesi di integrazione salariale straordinaria per riorganizzazione o per crisi aziendale con continuazione dellattività, ma anche al contratto di solidarietà difensivo, alla integrazione salariale ordinaria, ai trattamenti erogati attraverso lassegno ordinario e lassegno di solidarietà dal Fondo di integrazione salariale o dai Fondi bilaterali di categoria ed alla CIGS del settore editoriale;
assunzione presso un datore di lavoro che non ha effettuato la valutazione dei rischi prevista dalle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
La violazione di tali divieti ha una conseguenza importante: i rapporti si considerano, sin dallinizio, a tempo indeterminato, che rappresenta la forma comune del contratto di lavoro subordinato (art.1 del D.Lgs. n.81/2015).
I commi 2 e 3 dellart.23 affermano la non computabilità assoluta nella percentuale contrattuale o legale di alcune ipotesi specifiche che riguardano:
i contratti a termine nelle fasi di avvio delle nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi i quali possono fissarli in maniera non uniforme sia in relazione ai settori merceologici che alle aree geografiche. Qui il Legislatore ha demandato la definizione della materia complessiva alla pattuizione collettiva che è quella (art.51) anche aziendale, espressione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore, delle
i contratti a termine stipulati per lo svolgimento delle attività stagionali definite, come tali, dalla contrattazione collettiva (ed anche in questo caso vale il riferimento allart.51 del D.Lgs. n.81/2015) e dal D.M. richiamato dallart.21, comma 2 (che non è stato ancora emanato a distanza di tre anni dallentrata in vigore della norma): mancando tale determinazione continua ad essere applicato il DPR n.1525/1963 che classifica, tra le varie ipotesi, come
i contratti a termine per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi. Tale casistica è, perfettamente, coerente con il settore ove le attività sono, sostanzialmente, a tempo determinato; Per tali rapporti va pagato il contributo addizionale dell1,40%;
i contratti a termine per la sostituzione di lavoratori assenti (maternità, ferie, malattia, infortunio, ecc.). Per tali rapporti non va pagato il contributo addizionale mensile dell1,40%. Per completezza di informazione, si ricorda che i datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti, in caso di assunzione di una lavoratrice in sostituzione di altra in maternità, possono usufruire di uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di 12 mesi (art.4, commi 3-5 del D.Lgs. n.151/2001). Tale sgravio è riconosciuto
i contratti a termine per le c.d. start-up innovative (art.25 del D.L. n.179/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.211): per un periodo di 4 anni dalla data di costituzione è stato previsto un regime speciale, nel senso che non sussiste alcun limite percentuale legale o contrattuale, né limiti per le proroghe o nelle successioni di contratti (art.21, comma 3). Per tali rapporti va pagato il contributo addizionale mensile dell1,40%, a meno che non si tratti della sostituzione di lavoratori assenti;
i contratti a termine stipulati con lavoratori di età superiore ai 50 anni. Si tratta di una disposizione che va letta in unottica che tende a facilitare la ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi produttivi o di difficile ricollocazione. Tale disposizione va letta in maniera strettamente correlata con lart.4, comma 8, della legge n.92/2012, laddove, in caso di assunzione a tempo determinato di soggetti
i contratti a termine stipulati tra Università private, incluse quelle che sono emanazioni di Università straniere, Istituti ed Enti pubblici e privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica e tecnologica, di assistenza tecnica, di coordinamento e di direzione della stessa, e tra Istituti della Cultura di appartenenza statale ovvero Enti pubblici e privati derivanti dalla trasformazione di Enti pubblici, vigilati dal Ministero dei Beni Culturali, con eccezione delle Fondazioni di produzione musicale (D.Lgs. n.367/1996) e lavoratori destinati a soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. Si tratta di attività riferibili a soggetti, a stragrande maggioranza, pubblici per attività ben determinate: anzi, sempre il comma 3, prevede, giustamente, una specifica deroga ai 36 mesi come durata massima dei contratti a tempo determinato, laddove viene specificato che allorquando i contratti a termine hanno come oggetto esclusivo lo svolgimento di una attività di ricerca scientifica la durata degli stessi è pari alla durata del progetto di ricerca. Alle Fondazioni musicali la normativa sui contratti a termine si applica parzialmente nel senso che non trovano applicazione i primi 3 commi dellart.19 sulla durata massima di 36 mesi e lart.21 che disciplina le proroghe ed i rinnovi.
Ovviamente, la non computabilità di tali contratti nella percentuale legale o contrattuale prevista fa sì che non trovi applicazione la sanzione amministrativa dal predetto art.23 in caso di
Si passa ora ad esaminare quei contratti a termine che sono esclusi dalla specifica disciplina prevista in materia di contratti a termine dal D.Lgs. n.81/2015, ricordando che, quello più utilizzato in passato, il contratto a termine dei lavoratori in mobilità previsto dallart.8, comma 2, della legge n.223/1991) è, praticamente, scomparso per effetto della fine delle liste di mobilità, decretata dalla legge n.92/2012 a partire dal 1° gennaio 2017.
Essi sono:
i contratti a tempo determinato dei Dirigenti (tale tipologia è, nella maggior parte dei casi, quella ricorrente) per i quali viene, soltanto, stabilito un termine massimo (5 anni) con diritto del lavoratore di recedere dal rapporto, trascorso un triennio, previo periodo di preavviso ex art.2118 c.c.;
i rapporti per lesecuzione di speciali servizi (banqueting, meeting, convegni, pranzi conviviali, prenotazioni di pranzi, ecc.) di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo restando lobbligo di comunicare linstaurazione del rapporto entro il giorno antecedente. Dopo un periodo in cui tali rapporti, pur presenti da un trentennio nel nostro ordinamento, erano stati
Per qualsiasi chiarimento, lufficio