L’acconto è pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per lultimo periodo dellanno precedente.
In particolare:
- per i contribuenti mensili si assume, come base di riferimento, il saldo a debito risultante dalla liquidazione di dicembre 2014;
- per i contribuenti trimestrali si assume il saldo a debito risultante dalla dichiarazione IVA relativa al 2014 (saldo più acconto);
- per i contribuenti trimestrali speciali (ad es. distributori di carburante) si fa riferimento al saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2014.
Per i soggetti che hanno effettuato ladeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2014, la determinazione dellacconto IVA per il 2015 non è influenzata da tale scelta.
- dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel periodo 1° – 20 dicembre 2015 per i mensili e nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre 2015 per i contribuenti trimestrali;
- dell’imposta relativa alle operazioni “effettuate” nei predetti periodi fino al 20 dicembre, anche se non ancora annotate (ad esempio, cessioni di beni con documento di trasporto, per le quali ci si avvale della fatturazione differita), non essendo decorsi i termini di fatturazione o registrazione;
- dell’imposta relativa alle fatture passive, registrate negli stessi periodi.
Lacconto IVA deve essere versato entro il 28 dicembre p.v. solo se limporto è uguale o superiore a 103,29, con il mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributi:
-
6013 per i contribuenti mensili, periodo di riferimento 2015 ; -
6035 per i contribuenti trimestrali, periodo di riferimento 2015 .
Non sono tenuti al versamento i soggetti che:
- hanno iniziato lattività nel corso del 2015;
- hanno cessato lattività entro il 30 novembre 2015 se contribuenti mensili o entro il 30 settembre 2015 se contribuenti trimestrali;
- nellultimo periodo dellanno precedente (dicembre per i mensili, quarto trimestre/dichiarazione annuale per i trimestrali) sono risultati a credito;
- esercitano attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- esercitano attività agricola in regime di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- applicano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
- applicano il nuovo regime forfettario (art.1, commi 54-89, L. n. 190/2014);
- sono usciti dal regime delle nuove iniziative o dal regime contabile agevolato con decorrenza 2015, in quanto abrogati dalla legge di stabilità 2015;
- applicano il regime forfetario (L.n. 398/91);
- sono usciti dal regime dei minimi.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza, il versamento in acconto è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento dellimporto non versato.