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Agenzia delle Entrate, cessione del credito d’imposta per il “bonus chef”

È stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento direttoriale n. 252373/2024 recante la definizione delle modalità per la cessione del credito d’imposta in favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista di cui all’art. 1, commi 117 e ss. della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), per cui è stato previsto un limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

È bene ricordare che la misura (il cui sportello d’accesso si è chiuso in data 3 aprile 2023) ha previsto un credito d’imposta in favore di cuochi professionisti presso alberghi (codice ATECO 55.10.00) e ristoranti (codice ATECO 56.10.11 e 56.10.12), nella misura massima di 6.000 euro per ciascun beneficiario, pari al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 relative:

  • all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  • all’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’agevolazione, i beneficiari possono optare per l’utilizzo diretto del credito d’imposta in compensazione (codice tributo: “7053”), oppure – in conformità con quanto previsto dall’art. 1, comma 121, della L. n. 178/2020 e dall’art. 10, comma 3, del DM attuativo (Decreto MISE 1° luglio 2022) – per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con l’odierno provvedimento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la comunicazione della cessione (da parte del cedente) e la sua accettazione (ad opera del cessionario) dovranno avvenire esclusivamente tramite un apposito servizio web già disponibile nell’area riservata del rispettivo sito internet, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Giova precisare che, dopo l’accettazione, il cessionario non avrà la facoltà di operare un’ulteriore cessione e dovrà quindi utilizzare il credito esclusivamente in compensazione.

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