In particolare, il predetto beneficio, di cui dallarticolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (decreto Sostegni), spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per accedere al beneficio non occorre che lammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dellanno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per il contributo previsto dallarticolo 1 del decreto Sostegni; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dallagevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Secondo le indicazioni fornite dal provvedimento direttoriale, per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda, dal 9 novembre al 9 dicembre 2021, in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nellarea riservata del portale Fatture e Corrispettivi del sito internet dellAgenzia delle Entrate, direttamente o mediante apposito intermediario.
Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro e il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e lammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
Con il provvedimento in esame viene specificato che listanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dellammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, lIBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dellintermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
Listanza contiene, inoltre, le dichiarazioni relative alleventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche.
Circa le modalità di fruizione del beneficio, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito dimposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Prima di effettuare laccredito, lAgenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nellistanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dellistanza (tra i controlli vi è quello della verifica dellinizio dellattività dimpresa nel corso del 2019 in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello sullintestazione dellIban).