Con la circolare dellAgenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020, n. 27/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla disposizione dettata dall’art. 24 del DL n. 34 del 2020, che riconosce alle imprese e ai lavoratori autonomi – con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni – lesenzione dal versamento:
- del saldo dellIRAP relativo al periodo dimposta 2019, fermo restando, per detto periodo dimposta, il versamento dellacconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
- della prima rata, pari al 40 per cento (50% per i soggetti Isa) dellacconto dellIRAP dovuto per il periodo dimposta 2020. Limporto corrispondente alla prima rata dellacconto è comunque escluso dal calcolo dellimposta da versare a saldo per il 2020.
La circolare in esame, che integra i chiarimenti forniti dalla precedente circ. 25/E del 20 agosto scorso – di cui alla nostra nota informativa n. 44 del 26 agosto 2020 – si sofferma su due principali aspetti:
- il calcolo dellIRAP da versare a saldo per il periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- la possibilità, qualora il saldo dellIRAP relativo al periodo dimposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto dovuta per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.
Si riportano, di seguito, i principali chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, rinviando al documento di prassi, che si allega opportuna conoscenza, per un maggior approfondimento degli esempi riportati.
Operatività dellesclusione della prima rata dellacconto dellIRAP 2020 dal calcolo dellimposta da versare a saldo per lo stesso anno
Come noto, limporto corrispondente alla prima rata dellacconto è escluso, per espressa previsione normativa, dal calcolo dellimposta da versare a saldo per il 2020; lesclusione, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto Rilancio, opera fino a concorrenza dellimporto della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Al riguardo, lAgenzia delle Entrate, ricorda che il calcolo dellacconto può essere effettuato sia applicando il metodo storico (sulla base dellimposta dovuta per lanno precedente, al netto di detrazioni, crediti dimposta e ritenute dacconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi) che il metodo previsionale (sulla base dellimposta presumibilmente dovuta per lanno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti dimposta e le ritenute dacconto).
Ai sensi delle suddette regole generali, coordinate con le nuove previsioni del citato art. 24, il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e leventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.
Invece, il contribuente che utilizza il metodo previsionale, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) dellimposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo dimposta 2020 e leventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.
La circolare precisa che in entrambe le ipotesi il primo acconto figurativo non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dellimporto complessivamente dovuto a
titolo di IRAP per il periodo dimposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché questultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare lacconto (storico o previsionale).
Saldo IRAP relativo al periodo dimposta 2020 inferiore alla prima rata di acconto
Come detto, per lAmministrazione finanziaria, il primo acconto figurativo da sottrarre non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dellimporto complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo dimposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché questultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.
Al riguardo, la circolare mostra due esempi circa la possibilità, qualora il saldo dellIRAP relativo al periodo dimposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto dovuta per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.
Per un contribuente non tenuto ad applicare gli ISA, con utilizzo del metodo storico ai fini dellacconto, se lIRAP:
- dovuta per il periodo dimposta 2019 è pari a 1.000 euro,
- effettivamente dovuta per il periodo dimposta 2020 è pari a 200 euro,
- versata a titolo di secondo acconto per il periodo dimposta 2020 risulta pari a 600 euro,
il primo acconto figurativo da sottrarre dallimposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].
Per un contribuente non tenuto ad applicare gli ISA, con utilizzo del metodo previsionale ai fini dellacconto, se lIRAP:
- dovuta per il periodo dimposta 2019 è pari a 1.000 euro,
- che si presume di dover versare per il periodo dimposta 2020, è pari a 800 euro,
- effettivamente dovuta per il periodo dimposta 2020 risulta pari a 200 euro,
- versata a titolo di secondo acconto è pari a 480 euro,
- Ambito applicativo dellarticolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020
Da ultimo, la circolare precisa lestensione dellart. 20 del DL n. 23 del 2020, includendo nella moratoria anche le addizionali Irpef, Ires e Irap in scadenza al 30 giugno 2020.
Come noto, la suddetta disposizione, dispone, solo per il periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto Irpef, Ires e Irap, se limporto versato non è inferiore allottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo dimposta in corso.