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Agevolazioni assunzioni disabili

Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.151/2015 recante le disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, il contributo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.

La medesima agevolazione è riconosciuta per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. Mentre il contributo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.  

Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro utilizzato.

Il Decreto ha previsto una modalità di accesso all’incentivo semplice e diretta. Il datore di lavoro dovrà fare un’apposita richiesta all’INPS e, una volta riconosciuta l’agevolazione, potrà fruirne tramite conguaglio contributivo mensile, come spiegato nella circolare n.99/2016.

La norma prevede che l’incentivo sia riconosciuto dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse siano insufficienti, non sono prese in considerazione altre domande.

Il limite delle risorse finanziarie destinate all’incentivo è predeterminato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce l’ammontare dei finanziamenti da parte del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Inoltre, tramite il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili è finanziato il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli per i lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Gli accomodamenti includono l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l’integrazione lavorativa della persona con disabilità e la formazione per il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

Per qualsiasi chiarimento, l’ufficio Gestione rapporti di lavoro (rag.Monica Guerini e dott.ssa Rossella Rossi) è a disposizione degli associati (tel. 030.292183).

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