Continua il progressivo aumento dell’aliquota contributiva per gli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome Inps. L’incremento, disposto dallart.24 comma 22 del D.L. 201/2011, è stato previsto di 1,3 punti percentuali dal 1° gennaio 2012 e successi aumenti di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24% per il 2018.
Non solo: in aggiunta all’aliquota del 24% previsto un contributo mensile di 0,62 euro per il finanziamento delle prestazioni di maternità. In più, va sommato anche lo 0,09 per il finanziamento dellindennizzo per la cessazione definitiva dellattività commerciale di cui allart.5 del D.Lgs. 207/1996 e successive modificazioni e integrazioni con relativa proroga, del versamento del contributo, fino al 31/12/2018.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi per lanno 2018 è pari a 15.710,00. Se il reddito è inferiore a tale limite i contributi da versare devono essere calcolati sul minimale prestabilito.
Si ricorda sia che il calcolo della contribuzione si effettua sulla totalità dei redditi dimpresa denunciati dalliscritto ai fini Irpef, sia che la contribuzione da pagare in eccedenza al minimale prevede due limiti massimi di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo previdenziale.
Per gli artigiani e commercianti già iscritti al 31/12/1995 con anzianità, il massimale previsto è di euro 77.717,00, invece per gli artigiani e commercianti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 il massimale previsto è pari a 101.427,00.
La differenza di massimale è strettamente legata al fatto che per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 vige un sistema di calcolo pensionistico contributivo, pertanto la quota di pensione è determinata sul montate dei contributi versati.
Per quanto riguarda le scadenze di versamento dei contributi previdenziali dovuti sul minimale, il versamento deve essere effettuato tramite i modelli di pagamento F24 in 4 rate distinte: 16 maggio, 2 agosto, 16 novembre 2018 e 16 febbraio 2019.
In merito al versamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 e secondo acconto 2018 dovranno, invece, essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Lart.1 comma 76 della legge di stabilità 2015, modificato dallart. 1 comma 111 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha previsto per i lavoratori autonomi esercenti attività di impresa arti e professioni lapplicazione – a scelta – di un regime fiscale e previdenziale agevolato per titolari e collaboratori (Regime fiscale e previdenziale agevolato per i lavoratori autonomi).
Con tale sistema – regime forfettario a percentuale di determinazione del reddito – è consentito labbandono del sistema del versamento contributivo basato sul minimale stabilito anno per anno.
In pratica il pagamento del contributo previdenziale è sul reddito effettivo e non sul minimale contributivo.
Ne consegue che nel caso in cui limporto complessivo versato risulti inferiore allimporto ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime agevolato, conseguentemente in assenza di espressa abrogazione si considera prorogato anche per il 2018 con la medesima modalità.
Per qualsiasi eventuale chiarimento o per qualsiasi questione previdenziale, il Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 – 2° piano, tel. 030.3771785) offre in via del tutto gratuita la consulenza e lassistenza necessarie.