Il diritto di ricevere una integrazione alla pensione di reversibilità in caso di invalidità è poco noto. Eppure è sancito da una legge e ribadito anche da una sentenza della Corte di Cassazione. Infatti, la normativa che ha istituito gli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione di reversibilità del relativo fondo pensionistico (Fondo Lavoratori Dipendenti), prevede che:
Una norma che lInps inizialmente ha interpretato in maniera restrittiva escludendo dallAssegno al Nucleo Familiare il coniuge superstite. Ciò aveva esposto lIstituto previdenziale ad un contenzioso di massa che lo aveva visto perdente. Poi è arrivata la sentenza della Cassazione (n. 7668/1996) stabilendo che il beneficio, pur in assenza di figli contitolari di pensione ai superstiti, deve essere collegato al solo stato di inabilità della vedova/o superstite. LInps con circolare n. 98/1998, nel prendere atto dellorientamento della Corte, impartiva conformi istruzioni operative alle Sedi, disponendo di accogliere le domande giacenti nei limiti della prescrizione quinquennale, in presenza dei presupposti richiamati dalla sentenza.
Si ricorda che per aver riconosciuto il diritto allAssegno al nucleo familiare occorre fare apposita domanda allInps. Possono farne richiesta i titolari di Pensione di Reversibilità SO (Fondo Lavoratori Dipendenti) qualora si tratti di persona inabile. Per inabilità sintende:
- Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, Legge n. 118/1971): 100%;
- Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa e con l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge n.18/1980 e n.508/1988);
- Invalido over 65 con difficoltà grave al 100% e con diritto all’indennità di accompagnamento (art.6, D.L. 509/1988, D.L. 124/1998, L. 18/1980 e L. 508/1988).
Per gli inabili maggiorenni nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 75% e inferiore al 100%, lo stato dinvalidità deve essere accertato dagli uffici sanitari delle sedi dell’INPS a seguito di domanda corredata dalla certificazione medica, redatta sul mod. SS3/AF.
Invece, il riconoscimento del 100% di invalidità civile, può essere ritenuto probante ai fini dellaccoglimento della domanda e quindi del diritto di percepire gli assegni familiari.
Ai fini del diritto e della misura degli ANF conta anche il reddito familiare costituito dalla somma dei redditi del richiedente lassegno e delle altre persone componenti il suo nucleo familiare. Il reddito da considerare è quello dellanno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dellassegno fino al 30 giugno dellanno successivo (quindi per il periodo 1.7.2015-30.6.2016 si fa riferimento ai redditi del 2014).
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, gli uffici del Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 – 2° piano, tel. 030.3771785) sono a disposizione.