Lincentivo è destinato ai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – anche a tempo parziale – o che trasformano i rapporti a tempo determinato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti alla data dellassunzione).
Il beneficio si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 142/2001, nonché alle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato, mentre non trova applicazione per le assunzioni di lavoratori domestici.
Inoltre, lincentivo è legittimamente riconoscibile per lassunzione degli apprendisti, in considerazione della circostanza che lart.1, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 prima e, a seguito della sua abrogazione, lart.41 del D.Lgs. 15 giugno del 2015, n.81, poi, definiscono a tempo indeterminato il corrispondente contratto.
In considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato lordinamento già prevede una disciplina di favore, caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro, lagevolazione prevista dallart.1 del D.L. 76/2013 per lassunzione di un apprendista non può mensilmente superare limporto della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa ha assunto un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all11,61% della retribuzione; in questo caso lincentivo previsto dallart.1 del D.L. 76/2013 spetta nella misura mensile dell11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).
Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato spetta un beneficio economico, pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, entro il limite massimo mensile di 650 euro per ogni lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato lincentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, lincentivo spetta per 12 mesi.
Le assunzioni devono riguardare lavoratori giovani che si trovino in una delle condizioni di svantaggio previste dallart.1, comma 2, del D.L. 76/2013 (essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure essere privi di diploma. Si fa, al riguardo, presente che i due requisiti sono tra loro alternativi).
Il godimento del beneficio è poi subordinato ad una serie di condizioni riguardanti il datore di lavoro:
- le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti lassunzione (art.1, comma 6, del D.L. 76/2013); lincremento deve essere realizzato con riferimento allintero gruppo societario di cui il datore di lavoro faccia eventualmente parte e deve essere mantenuto per la durata della fruizione del beneficio (art. 1, commi 6 e 7, D.L. 76/2013);
- il datore di lavoro deve risultare in posizione regolare in ordine allassolvimento dei propri obblighi contributivi e agli obblighi inerenti la tutela della sicurezza dei lavoratori; deve altresì applicare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e rispettare gli altri obblighi di legge (art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006; decreti ministeriali, circolari e messaggi attuativi della citata disposizione);
- il datore di lavoro deve rispettare i principi di cui allart.4, commi 12, 13 e 15, L. 92/2012 – abrogati dallart.34 del D.Lgs. n.150/2015 ed ora nuovamente disciplinati dallart.31 del medesimo D.Lgs. n.150/2015, ma vigenti, nella loro formulazione originaria, in riferimento al periodo delle assunzioni/trasformazioni agevolabili – di seguito elencati:
- lassunzione non deve essere attuazione di un obbligo preesistente;
- lassunzione non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione spettante ad altro lavoratore diverso da quello assunto;
- presso lunità produttiva ove si intende fruire dellagevolazione non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che coinvolgano professionalità sostanzialmente diverse da quelle del lavoratore oggetto di incentivo;
- il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato negli ultimi sei mesi da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con questultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Con riferimento allincremento occupazionale, si precisa che lincentivo spetta a condizione che lassunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto delloccupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nellanno precedente lassunzione stessa (ovvero nellanno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dalloriginario) per ogni mese di calendario di vigenza dellincentivo.
Ai fini della valutazione dellincremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.); lincremento è realizzato qualora, in riferimento al singolo mese, il numero medio di unità lavoro – annuo dellanno precedente lassunzione sia inferiore al numero medio di unità lavoro – annuo dellanno successivo allassunzione.
In forza dellart.1, comma 7, del D.L. 76/2013, la realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e leventuale ripristino dellincremento devono essere valutati in relazione allintera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ai sensi dellart.2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il rispetto del requisito dellincremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale.
Il venir meno dellincremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; leventuale successivo ripristino dellincremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
In considerazione, infine, della speciale previsione contenuta nellart.1, comma 5, del D.L. 76/2013, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, lincremento netto delloccupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure – mediante unassunzione compensativa successiva – entro un mese da tale data; in caso di assunzione compensativa successiva, il periodo di spettanza massima del beneficio (12 mesi) decorre comunque dalla data della trasformazione.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio