Si rammenta che la recente modifica normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di canone televisivo e lintroduzione della riscossione con addebito sulle fatture relative allutenza elettrica, si riferisce solo al canone per le abitazioni private e non invece a quello speciale per i pubblici esercizi, per il quale resta in vigore la tradizionale modalità di pagamento attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza.
È bene, altresì, ricordare che: il presupposto impositivo è la mera detenzione di un apparecchio radio o TV (che sia dotato almeno di un sintonizzatore idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio radiotelevisivo – MISE note n. 12991/2012 e n. 9668/2016), a nulla rilevando leventuale destinazione dello stesso a usi diversi dalla visione della programmazione radiotelevisiva (ad esempio apparecchi televisivi utilizzati per la proiezione di immagini pubblicitarie); il canone ha validità limitata allindirizzo indicato nellintestazione; vi è lobbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi il possesso di apparecchi radio o TV ed il relativo numero di canone (art. 17 D.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 21/2011).
Permane per i pubblici esercizi lobbligo di pagamento del canone speciale RAI tramite i bollettini di c/c postale.
Per ogni ulteriore chiarimento, si ricorda che due volte al mese presso la sede centrale di Confcommercio Brescia (Via Bertolotti, 1) è presente un funzionario RAI (calendario).
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