Viene sottolineato come, in base a questi principi e criteri di delega e in attuazione delle definizioni e disposizioni della direttiva 2015/720/UE, il Legislatore nazionale abbia previsto un doppio regime:
- una disciplina che conferma il divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggiore spessore e introduce formalmente il c.d. “
pricing ” (cioè il divieto di fornitura delle buste di plastica a titolo gratuito) già ampiamente praticato dagli operatori del settore su base volontaria; - un insieme di norme che introduce gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2018, restrizioni alla commercializzazione delle buste di plastica ultraleggere che si concretizzano attraverso il divieto delle buste ultraleggere non ecologiche e prevede, anche per detta tipologia di buste, il c.d. “
pricing “.
borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco: - con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco: - con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
Per quanto riguarda l’utilizzo di borse portate dall’esterno degli esercizi commerciali in sostituzione delle borse ultraleggere fornite esclusivamente a pagamento ai consumatori a partire dal 1° gennaio 2018, il Ministero sottolinea come la nuova disciplina introdotta dall’art. 9-bis del decreto-legge n. 91/2017, come convertito in legge, si applichi esclusivamente alle borse di plastica come definite dal nuovo art. 218, comma 1, lett. dd-ter), ai sensi del quale le borse di plastica sono “
Conseguentemente, ancorché qualunque pratica volta a ridurre l’utilizzo di nuove borse di plastica risulti indubbiamente virtuosa sotto il profilo degli impatti ambientali, il Ministero dell’Ambiente ritiene che sul punto la competenza a valutarne la legittimità e la conformità alle normative igienico-alimentari richiamate nel citato comma 3 dell’art. 226-ter spetti al Ministero della Salute. Lo stesso Dicastero, allo stato, è orientato (dichiarazioni del Segretario generale del Ministero rilasciate all’Ansa) a consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che però rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tali sacchetti dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l’igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell’esercizio e degli alimenti venduti alla clientela.
Si ricorda, inoltre, che non è prevista alcuna possibilità di smaltire scorte di sacchetti non conformi.