I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:
- competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
- individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
- facoltà in capo allINPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
I criteri fissati dal D.M. 95442 derivano dalle categorie generali già delineate dallart.11, D.Lgs. 148/2015, cioè da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili allimpresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato.
Le Aziende, quindi, potranno ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto ministeriale, corredate dai requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse.
Le integrazioni salariali ordinarie erano e rimangono un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria.
In proposito, si precisa che il D.M. n. 95442 introduce un importante elemento obbligatorio necessario allistruttoria della domanda.
In base allart.2 del citato decreto lAzienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dellart.47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dellattività lavorativa nellunità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.
La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dellazienda o da suo delegato e inviata telematicamente.
LInps rappresenta che in base alla circolare n.47 del 27 marzo 2012, per effetto dellart.16, comma 8, del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, per le istanze di prestazioni per le quali sia prevista lesclusiva presentazione attraverso il canale telematico, gli atti e la documentazione da allegare dovranno essere trasmessi soltanto mediante analoghi sistemi. Si segnala infine, che in base allart.76 del D.p.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dellart.47 del citato D.p.R. sono considerate come fatte a pubblico ufficiale con ogni conseguenza di legge per dichiarazioni mendaci.
Anche le richieste di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.
Inoltre, come supporto probatorio eventuale, previsto espressamente nel decreto, lazienda ha facoltà di supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria dellimpresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, allanalisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa. Per alcune casuali il decreto ministeriale prevede che alcuni attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo, siano obbligatoriamente allegati alle domande.
LIstituto richiama lattenzione sulla necessità che il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO debba contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento che hanno determinato lINPS alladozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dellattività.
Nel procedimento di concessione, accanto alla relazione obbligatoria e alla facoltà in capo alle aziende di presentare ulteriore documentazione in allegato, viene prevista dal decreto ministeriale, in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dallazienda, la facoltà in capo alla Sede territoriale competente di avviare una specifica richiesta di integrazione di dati e/o notizie. Infatti, lart.11 del sopra citato decreto stabilisce che lINPS può richiedere allazienda di fornire gli elementi necessari al completamento dellistruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui allart.14 D.Lgs. 148/2015.
Le suddette comunicazioni con le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.
Allesito dellistruttoria, in caso di accoglimento della domanda, lerogazione della prestazione avverrà, secondo le modalità già descritte al punto 1.7 della circolare 197/2015.
Con lentrata in vigore delle disposizioni contenute nel predetto Decreto ministeriale 95442/2016, anche in analogia al dettato normativo di cui allart.44, comma 1, del D.Lgs. 148/2015, le domande di concessione di CIGO presentate dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in G.U., dovranno essere istruite e decise in applicazione della nuova disciplina.
Quindi, la nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.
Per le domande presentate dal 29 giugno u.s. non corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale citato, le aziende dovranno procedere allintegrazione documentale.
Per le domande presentate prima del 29 giugno, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame ed a chiedere lesibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali, come già espressamente indicato nella circolare n. 7/2016.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio