La nuova disposizione normativa, pertanto, estende anche per lanno 2020 – nel limite delle risorse finanziarie previste – la possibilità alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni, di richiedere la proroga dellintervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui allart.21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui allart.22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui allart.21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
Alle medesime condizioni e sempre nel limite delle risorse finanziarie indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli artt.4 e 22, comma 2, del citato D.Lgs. n.148/2015, può essere concessa la proroga dellintervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui allart.21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dellattività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui allart.22, comma 2.
Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli artt.4 e 22, commi 3 e 5, del citato D.Lgs. n.148/2015, può essere concessa la proroga dellintervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, lesubero di personale già dichiarato nellaccordo di cui allart.21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.
Per qualsiasi chiarimento, lufficio