Clienti privi di vista, diritto di accedere agli esercizi con il proprio cane guida
Si ricorda che le persone prive di vista hanno diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico, tra i quali rientrano anche gli alberghi, accompagnati dal proprio cane guida, anche non munito di museruola. I titolari degli esercizi pubblici che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 (articolo unico, legge 14.2.1974, n.37; art.1, legge 25.8.1988, n.376; art.1, legge 8.2.2006, n.60).