È lart.4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo per il padre. In particolare possono accedere al congedo di paternità obbligatorio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari. Questo va fruito entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dalladozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.
Per i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito che per la PA si dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino o dallingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti. Quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
Il congedo del papà è quindi un diritto autonomo e si affianca a quello della madre.
Esso spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Consiste quindi nellastensione dal lavoro per la nascita/adozione di un figlio e ha durata di:
due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017;
quattro giorni di congedo obbligatorio + 1 facoltativo, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
Questo per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, il padre lavoratore ha diritto a unindennità giornaliera a carico dellINPS pari al 100% della retribuzione. È invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità, il congedo di paternità facoltativo deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dallingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni.
Con il messaggio n. 894/2018, intitolato
Infine lInps ricorda che per il 2018 è stata ripristinata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a questultima.
Per qualsiasi problematica attinente largomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&Più Enasco (Brescia, via Bertolotti, 1 – 2° piano, tel. 030.3771785) offre in via del tutto gratuita la consulenza e lassistenza necessaria.